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Cartelle esattoriali: il termine dei 150 giorni vale solo per l’Agenzia delle entrate, non per l’Inps

L’Inps è intervenuta nella giornata del 25 novembre 2021 in merito ai termini di pagamento degli avvisi di addebito. Per le proprie cartelle, la scadenza non risulta estesa. Pertanto, il beneficio della proroga dei termini di pagamento degli avvisi esattoriali a 150 giorni dal ricevimento vale solo per l’agente della riscossione.

Nuova circolare Inps numero 4131 del 2021 sui posticipo del pagamento delle cartelle da 60 a 150 giorni

L’Inps stessa ha fornito una precisazione sui termini di pagamento degli avvisi con il messaggio numero 4131 del 2021. L’Istituto previdenziale fa riferimento a quanto contenuto nell’articolo 2 del decreto legge numero 146 del 2021. Secondo l’articolo, per le cartelle esattoriali ricevute dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il termine per pagare passa dai consueti 60 giorni a 150 giorni. Il termine decorre dalla data di notifica della cartella stessa. Il pagamento posticipato è previsto senza l’addebito di somme somme aggiuntive. Prima dei 150 giorni, “l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo”.

Cartelle Inps, esclusione dell’applicabilità dell’articolo 2 del decreto legge numero 146 del 2021

Lo stesso Istituto previdenziale precisa che ha richiesto il parere del ministero dell’Economia e delle Finanze e di quello del Lavoro circa la corretta applicazione della norma. Nella richiesta ai due ministeri, l’Inps ha sottolineato l’assenza di riferimento all’Istituto previdenziale stesso nella formulazione dell’articolo 2 del decreto legge 146 del 2021. L’esclusione delle somme dovute all’Inps dalla proroga del pagamento a 150 giorni è stato confermato da entrambi i ministeri.

Inps conferma che i propri avvisi di pagamento devono essere saldati entro 60 giorni

“Ne consegue – si legge nel messaggio dell’Inps – che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto legge numero 78 del 2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso”. Pertanto, come chiarito dall’Inps, la disposizione contenuta nel decreto legge 146 del 2021 deve essere riferita unicamente all’attività di notifica relativa alle cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione.

 

C. P.

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