Class Action Buoni fruttiferi di Poste Italiane: cosa sapere

L’iniziativa della Class Action contro Poste Italiane per il pasticcio dei Buoni Fruttiferi Postali emessi dal 1986 al 1995 e ricadenti nella serie Q è di Federconsumatori e l’udienza per l’ammissibilità dell’azione è stata fissata per il giorno 8 novembre 2021 quindi a breve potrebbero esservi importanti novità. Se la Class Action dovesse essere ammessa, con un’unica trattazione e un’unica sentenza potrebbero trovare tutela tutti i risparmiatori che aderiscono con una notevole riduzione dei tempi della giustizia e soprattutto con una pronuncia uniforme che non potrà essere disattesa da Poste Italiane.

Class Action di Federconsumatori contro Poste Italiane per i buoni fruttiferi serie Q

Federconsumatori stima che i sottoscrittori di Buoni Postali Fruttiferi della Serie Q siano circa 250.000. Di questi molti hanno proceduto in autonomia a proporre ricorsi contro il calcolo degli interessi maturati effettuato da Poste Italiane e contro la tassazione dei rendimenti capitalizzati di anno in anno, mentre altri ancora non hanno provveduto. Tra questi vi sono  circa 1000 consumatori che hanno già formulato la loro pre-adesione alla class action di Federconsumatori, ma i termini per aderire ancora non sono scaduti. Occorre ricordare che molti titolari non sanno di poter agire, oppure avendo già riscosso ritengono che i termini siano per loro scaduti.

L’azione dell’associazione dei consumatori parte dalla sentenza 1390 del 2020 del tribunale di Bergamo, questa ha in oggetto la tassazione dei buoni fruttiferi della serie citata. Dal 1986 fa il suo ingresso nel nostro ordinamento la tassazione degli interessi sui Buoni Fruttiferi Postali, ciò che invece non viene chiarito fin da subito è se la tassazione va calcolata sul montante finale o con capitalizzazione annuale degli interessi. Le differenze dal punto di vista economico sono rilevanti e Poste Italiane ha applicato il metodo che più di altri danneggia i risparmiatori, cioè la capitalizzazione annuale.

Il tribunale di Bergamo, risolvendo un conflitto tra norme di diverso rango, ha deciso che gli interessi devono essere calcolati sul montante finale e quindi ha risolto in modo favorevole all’investitore. Da questa pronuncia può aprirsi un filone importante e ammettere la class action può voler dire per i giudici italiani risolvere in breve tempo molte controversie.

Puoi trovare il commento alla sentenza 1390 /2020 del Tribunale di Bergamo nell’articolo: Tassazione Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del tribunale di Bergamo

Per un’attenta disamina della questione inerente i buoni fruttiferi postali della serie Q/P è possibile leggere l’articolo Buoni fruttiferi Postali: perché ci sono controversie sulla serie Q/P

Ammissibilità della class action contro Poste Italiane

Il Tribunale davanti al quale è stata presentata la class action dovrà stabilire se la questione posta da Federconsumatori sia caratterizzata da manifesta fondatezza (qualità che appare ovvia viste le diverse sentenze che sono state già pronunciate in materia), inoltre dovrà valutare l’ammissibilità e l’omogeneità dei diritti rivendicati con l’azione stessa. Secondo i legali di Federconsumatori il requisito della omogeneità è rispettato in quanto Poste Italiane sistematicamente commette gli stessi errori.

Federconsumatori sottolinea che è possibile effettuare la propria adesione all’azione anche se il Buono Fruttifero Postale è già stato riscosso, ma è essenziale avere una copia del Buono stesso. Nel caso in cui il risparmiatore non abbia più tale documento è possibile recarsi presso l’ufficio postale di riscossione e chiedere “la ricerca cartacea dei titoli riscossi” per effettuare tale operazione è necessario versare 50 euro con bollettino postale.

Se il buono è stato riscosso da persona che nel frattempo è deceduta, l’azione può essere proposta dagli eredi.

Cenni alla procedura di adesione

La normativa italiana sulla class action è inserita nella legge 31 del 2019 e prevede che in seguito alla dichiarazione di ammissibilità dell’azione, il giudice fissa un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di ammissibilità per poter aderire all’azione da parte di soggetti collettivi portatori di interessi individuali (quindi possono aderire altre associazioni di consumatori). Per quanto invece riguarda i soggetti tutelati, cioè i singoli individui, Federconsumatori parla oggi di pre-adesioni perché in realtà le adesioni possono essere anche successive.

In seguito all’eventuale pronuncia di accoglimento dell’azione di classe, sarà nominato il giudice delegato per la procedura di adesione e i singoli potranno aderire inserendo la propria adesione nel fascicolo telematico, la stessa però deve essere suffragata da fatti e prove. Il giudice dovrà poi decidere sulla singola adesione.  L’adesione potrà essere fatta anche senza essere assistiti da un avvocato.

Ricordiamo, infine, che è possibile agire anche autonomamente contro Poste Italiane in tutti i casi in cui si ritiene che sia stata applicata una tassazione errata o un calcolo degli interessi sbagliato.

Nadia Pascale

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