Al via la presentazione delle domande delle aziende e degli autonomi del settore agricolo. Con la circolare di ieri, 4 novembre, l’Inps ha previsto 30 giorni di tempo per presentare l’istanza. Si tratta dell’esonero contributivo contenuto negli articoli 16 e 16 bis del decreto legge numero 137 del 2020. Il periodo di fruizione va da novembre 2020 a gennaio 2021.
Ammessi alla presentazione della domanda di esonero contributivo sono i lavoratori autonomi e le aziende rientranti nella filiera dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in 30 giorni a partire dalla data del 4 novembre 2021.
Nel messaggio 3774 di ieri l’Inps specifica che le aziende con i dipendenti e quelle assuntrici di manodopera agricola che posseggano la Cida debbano presentare domanda mediante il modello messo a disposizione dal portale dedicato alle agevolazioni (ex DiResCo). I lavoratori autonomi invece devono presentare domanda nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” disponibile nella sezione “Comunicazione Bidirezionale”. Infine per inoltrare la domanda è necessario andare nella sezione “Invio comunicazione”.
Lavoratori autonomi e aziende agricole, nella presentazione della domanda, devono indicare se concorrere all’esonero previsto dalla sezione 3.1 e/o della sezione 3.12. Nel caso in cui la domanda si presentata per entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’imposto dell’esonero richiesto.
I datori di lavoro riceveranno il risultato di accoglimento della domanda di esonero agricolo per posta elettronica certificata (Pec). In ogni modo, l’esito della domanda si può consultare nel Portale delle Agevolazione (ex DiResCo). L’importo accordato dall’Inps in via definitiva non può essere superiore, comunque, alla contribuzione datoriale da versare dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura che presentano la domanda di esonero contributivo, gli importi sono già riportati nel modello precompilato. Nel modulo è riportato separatamente l’importo dell’esonero per l’anno 2020 (per i mesi di novembre e dicembre 2020) e per l’anno 2021 (il mese di gennaio, utile alla domanda).
La circolare Inps del 4 novembre specifica che i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni per i quali non sia avvenuto il calcolo dei contributi con l’emissione del 2021 possono, in ogni modo, inoltrare la domanda di esonero contributivo. Sarà l’Inps a provvedere a elaborare il prospetto di calcolo della contribuzione per l’emissione 2021 e a fornire gli importi delle rate da versare nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.
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