Si potrà presentare fino al 28 dicembre 2021 la domanda del fondo perequativo delle partite Iva che abbiano risentito del peggioramento del risultato economico di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. In tutto sono 4,4 i miliardi di euro che il governo ha stanziato per la misura a beneficio di autonomi e liberi professionisti. Il provvedimento dell’apertura delle domande è stato firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Possono presentare domanda del fondo perequativo le partite Iva, i lavoratori autonomi e le partite Iva. Requisito essenziale è quello del peggioramento dei conti economici del 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%. Il meccanismo di assegnazione delle risorse prevede 5 scaglioni di reddito: il contributo scende all’aumentare dei ricavi o dei corrispettivi. Il 30% di contributo spetta per ricavi fino a 100 mila euro; il 20% spetta alle partite Iva con compensi e ricavi tra 100 mila e 400 mila euro; il 15% per i ricavi tra 400 mila e 1 milione di euro; il 10% per compensi tra 1 e 5 milioni di euro; il 5% per lo scaglione di ricavi da 5 a 10 milioni di euro.
La domanda può essere presentata fino al 28 dicembre 2021 sui canali telematici Entratel o Fisconline del sito dell’Agenzia delle entrate. A partire da oggi, 30 novembre, la domanda si può inoltrare anche dalla sezione “Fatture e corrispettivi” accedendo dal portale dell’Agenzia delle entrate. È indispensabile indicare l’Iban del soggetto beneficiario del contributo perequativo. Infatti, per l’accredito dell’aiuto si può scegliere il versamento sul conto corrente. Diversamente, si può optare per ottenere il contributo in credito di imposta.
Nel calcolo dell’importo dovuto è necessario sottrarre i contributi già percepiti in passato. Nel dettaglio, devono essere sottratti gli aiuti ricevuti a partire da maggio del 2020. Si tratta dei contributi a fondo perduti percepiti con i vari decreti “Rilancio”, “Ristori” e “Sostegni”. Pertanto, all’importo sul peggioramento del conto economico risultante dalle dichiarazioni dei redditi del 2020 e del 2019, deve essere sottratto l’importo degli aiuti già percepiti. Al risultato deve essere applicata la percentuale prevista per il proprio scaglione di appartenenza.
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