I residenti in Italia che hanno case all’estero sono tenuti a versare, quando dovute, le tasse immobiliari. E questo, in particolare, attraverso il pagamento dell’Ivie che, non a caso, è l’acronimo di acronimo di Imposta sul valore degli Immobili detenuti all’estero.
Vediamo allora, proprio per Ivie immobili, tutto quello che c’è da sapere per chi ha case all’estero. Da che cos’è all’aliquota che viene applicata, e passando per la base imponibile. Ma anche come si versa l’Ivie e quali sono gli obblighi a livello dichiarativo.
Nel dettaglio l’Ivie, Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, in linea generale deve essere pagata da tutti coloro che, persone fisiche residenti in Italia, sono proprietari, titolari di diritti reali, concessionari o locatari di immobili al di fuori dei confini nazionali. Indipendentemente da quale sia la loro destinazione d’uso.
Ci sono casi in corrispondenza dei quali, pur tuttavia, l’Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, non è dovuta. Per i residenti in Italia, infatti, a partire dall’1 gennaio del 2016 l’Ivie non si paga quando gli immobili e le relative pertinenze da un lato sono adibite ad abitazione principale. E dall’altro nel nostro Paese non rientrano tra le categorie catastali degli immobili di lusso. Ovverosia, le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’Ivie, inoltre, non è dovuta nemmeno per la casa coniugale assegnata al coniuge. Nel caso in cui ci sia, per gli effetti civili del matrimonio, la separazione legale, l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione così come riporta il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’aliquota ordinaria applicata per l’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero è attualmente pari al 0,76% del valore. Ma scende allo 0,4% per gli immobili all’estero che, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono adibiti ad abitazione principale.
Per quel che riguarda invece la base imponibile sulla quale calcolare l’Ivie, questa in via prioritaria è rappresentata dal valore catastale. Quando l’immobile si trova nei Paesi Ue. Ed in quelli che, aderenti allo Spazio economico europeo, garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
In tutti gli altri casi, invece, la base imponibile sulla quale calcolare l’Ivie è rappresentata dal costo risultante dai contratti o dall’atto di acquisto. Oppure, in mancanza, la base imponibile è rappresentata dal valore di mercato che è rilevabile per l’immobile proprio nel luogo e quindi nel Paese in cui si trova.
Utilizzando il giusto codice tributo, che è reperibile collegandosi al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il versamento dell’Ivie segue le stesse regole che sono previste in Italia per il pagamento dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Sia per quel che riguarda le date per il versamento degli acconti, sia per il pagamento dell’imposta a saldo.
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