E’ sempre più al centro dell’attenzione mediatica, politica e popolare, il tema del vaccino, della possibile obbligatorietà e dei possibili rischi di effetti collaterali, nel timore di una grossa fetta di persone non vaccinate. Ma in caso di malattia da vaccino, come funzione e chi paga? Scopriamolo in questa nostra guida al caso.
Possiamo dire che i postumi da vaccino ci sono sempre stati. Dalla possibilità di febbre al dolore al braccio che ha subito puntura, fino a sintomi di stanchezza e spossatezza.
Tuttavia, nell’ anno in cui il vaccino, causa pandemia, è diventato argomento del giorno (di ogni giorno da un anno ad oggi), molti si chiedono quali siano gli indennizzi e le possibilità di mettersi in malattia da vaccino, dal proprio lavoro.
Va detto che sugli indennizzi versati a chi subisce problemi da vaccino, c’è un oscuro silenzio dalla parte istituzionale, implementato da un consenso informato (quando si ricorre al vaccino anti Covid-19 si solleva da oneri e responsabilità statale e farmaceutica) che sembrerebbe necessariamente dire: la vaccinazione, pur efficace contro il virus, è a vostro rischio e pericolo, contro effetti indesiderati.
Ma come funziona, invece per la malattia da vaccino?
Diciamo subito che le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino sono considerate giornate di malattia ordinaria.
La classificazione delle assenze per malattia da vaccino è comunque rilevante sia per quanto riguarda le categorie non obbligate alla vaccinazione, sia per i vaccini relativi a malattie diverse dal coronavirus.
Va detto che sempre più frequenti, meno dibattute sui notiziari nazionali e nei talk show di prima punta, sono gli effetti collaterali da vaccino: dalle trombosi alle pericarditi, dalle paralisi temporali di parti del corpo, alla comune febbre.
Tuttavia, molto spesso i casi non sono segnalati all’AIFA o talvolta vengono liquidati con un frettoloso “nessuna correlazione”, in una modalità del tutto da appurare.
Ad ogni modo, per tornare al nodo della questione, legato a malattia ed assenze dal lavoro possiamo dire quanto segue che a prescindere dalla tipologia di vaccinazione effettuata, se il lavoratore ha difficoltà a svolgere la sua attività per via della febbre, della cefalea o di altri postumi da vaccino, la prima cosa da fare è recarsi dal proprio medico curante.
Questi, dopo una visita, dovrebbe essere in grado di stabilire se la gravità dei sintomi è tale da essere incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa e ad assegnare i dovuti giorni di riposo. A tal proposito, deve trasmettere telematicamente all’Inps il certificato di malattia e fornire il numero di protocollo al lavoratore, che quest’ultimo deve inviare al datore di lavoro.
Considerato che siamo in una fase di “obbligo” surrettizio per i lavoratori, sottoposti ad una vaccinazione anche forzata, occorre stabilire se si tratta di malattia o “infortunio” sul lavoro, un eventuale problema post vaccinazione.
In merito ai postumi del vaccino Covid, l’Anvu (Associazione professionale polizia locale d’Italia) sostiene che in base alla legge ed ai chiarimenti dell Istituto Inail, la reazione al vaccino Covid obbligatorio che provochi un’inabilità temporanea con astensione dal lavoro deve essere trattata come un infortunio sul lavoro, quindi di competenza Inail, non come una malattia ordinaria, di competenza dell’Inps (o, in base alla categoria di appartenenza del lavoratore, di competenza di un altro ente assistenziale/previdenziale o del datore di lavoro/ dell’amministrazione).
Secondo l’Associazione, l’evento è da classificare come infortunio sul lavoro in quanto:
Andiamo in ultimo, ma non ultimo, a vedere la condizione del personale scolastico, una categoria sottoposta ad obbligo vaccinale.
Il decreto Sostegni, con specifico riferimento al personale delle istituzioni scolastiche, prevede, in primo luogo, che l’assenza per la somministrazione del vaccino Covid sia giustificata come assenza per servizio e non vada a determinare alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
Mentre il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha successivamente precisato che le eventuali assenze per postumi da vaccino anti-Covid devono essere gestite come malattia ordinaria e sono soggette alla decurtazione stipendiale.
La parola chiarezza, in questo caso, come è consono di questi tempi, non è stata posta.
Questo è quanto dunque vi sia di più esaustivo ed utile da sapere in merito ad una situazione che vive costantemente di aggiornamenti e contraddizioni, di polemiche e declamazioni scientifiche, spesso in contrapposizione tra di esse.
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