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Marca da bollo e i suoi vari importi, quando si usa e perché?

La marca da bollo è un contrassegno di pagamento con valore diverso a seconda del servizio richiesto. Una panoramica può essere utile.

La marca da bollo: com’è fatta?

La marca da bollo è un tagliandino che ha un valore variabile a seconda dell’imposta da pagare. Ha il logo dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Guardandolo con attenzione si vede anche una seria di codici, tra cui l’identificativo di 14 cifre per identificare una singola marca da bollo. Di solito le scritte sono di colore nero, su uno sfondo azzurro o verde chiaro. Mentre vi è una parte argentata tutta a sinistra, come quella delle banconote.

Tuttavia la marca da bollo ha una funzione molto importante. Serve appunto a validare un atto o un documento spesso da presentare ad uffici relativi alla pubblica amministrazione. Infatti, l’applicazione della marca su una parte del documento serve a testimoniare l’avvenuto pagamento della relativa tassa. L’applicazione è molto semplice, nella parte posteriore infatti è adesiva.

Quali sono gli importi più comuni?

La  marca da bollo è un’imposta che deve essere applicata in alcuni casi. Tuttavia di solito i suoi importi variano da 2 a 16 euro, e dipende dal tipo di documento su cui viene incollata. Di solito gli importi sono:

  • marca da bollo da 16 euro per atti della pubblica amministrazione, documenti societari o notarili, contratti di locazione;
  • marca da bollo da 2 euro per fatture non soggette ad Iva o ricevute fiscali che hanno un importo superiore a 77,47 euro.

Esiste anche la marca da bollo da 1 euro per i servizi offerti dal Catasto, quando si richiede una visura catastale o una planimetria immobiliare. Ma di solito le prime due sono più gettonate. Anche se prima della legge n. 71/2013, avevano degli importi differenti, 14,62 per la prima e 1,81 per la seconda.

E’ possibile utilizzare anche la marca da bollo virtuale

Nel 2017 l’Agenzia delle entrate ha introdotto la marca da bollo virtuale. Secondo quanto stabilito dall’agenzia delle entrate coloro che devono adempiere al pagamento dell’imposta di bollo sulle istanze inviate telematicamente alla Pubblica amministrazione, possono comprare online il bollo digitale. Il servizio si chiama @e.bollo, disponibile utilizzando i canali telematici delle amministrazioni. L’imposta può essere pagata avvalendosi di uno dei PSP (Prestatori di servizi di pagamento) che aderiscono a PagoPA, convenzionato al servizio @e.bollo.

Se non si sceglie il bollo virtuale la marca può essere acquistata in qualsiasi tabacchino autorizzato che può vendere beni che sono soggetti al monopolio di Stato.  A partire dal 2005 il punto vendita è in grado di produrre, in tempo reale, un’unica marca da bollo del valore desiderato. Si evita, così il disagio causato dal dover applicare su un documento una moltitudine di marche da bollo fino al raggiungimento del valore desiderato.

Quali sono le sanzioni per chi non la applica?

Per il contribuente che non applica l’imposta ci sono delle sanzioni da pagare. Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie, regolate dall’articolo 23 del DPR 633/1972 (Decreto Iva) che regolamenta appunto il pagamento del bollo. La sanzione da applicare può essere da 1 a 5 volte l’imposta evasa e si applica per ogni singola fattura irregolare.

Infine si ricorda una regola molto importante. L’imposta deve avere la stessa data della fattura, che poi inviata al cliente. Al massimo può avere una data antecedente per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 25 D.P.R. nr. 642/72. Ad esempio nei contratti di locazione il bollo viene messo lo stesso giorno in cui si firma l’accordo stesso. Va bene anche la data precedente, ma se invece si applica con data posteriore, scatta una piccola sanzione. Meglio pertanto rispettare queste piccole regole.

 

 

 

 

Francesca Cavaleri

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Francesca Cavaleri

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