Il fenomeno migratorio dall’Italia verso l’estero e in particolare verso altri Paesi dell’Unione Europea ha portato nel tempo a un generale impoverimento dell’Italia in quanto colpita da bassa natalità e dalla perdita di maestranze. Per rendere l’Italia maggiormente attraente per gli italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), si è pensato a un regime fiscale di favore, si tratta del regime impatriati. Lo stesso è stato oggetto di proroghe e con la nota 60353/2021 dell’Agenzia delle Entrate sono state rese note le modalità operative per esercitare l’opzione per la proroga del benefici.
Il regime di tassazione per i lavoratori impatriati è dettato dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015. Vi sono state poi ulteriori modificazioni con l’articolo 5 comma 2 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n° 34, convertito in legge 28 giugno 2019 n° 58 e modificato da ultimo dall’articolo 1 comma 50 della legge 30 dicembre 2020 n° 178. I lavoratori impatriati sono soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, a questi sono riconosciuti del benefici fiscali a patto che sussistano delle condizioni:
Il regime generale dei lavoratori impatriati prevede che nel periodo di imposta del trasferimento e nei successivi 4 periodi di imposta il reddito da lavoro dipendente o autonomo non viene calcolato al 100% ai fini dell’imposizione fiscale, ma viene calcolato al 30%. Questo regime è maggiormente agevolato nel caso in cui la residenza sia in una Regione economicamente svantaggiata, cioè Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia e Basilicata. In questo caso il reddito si calcola addirittura al 10%.
Tali benefici ottengono l’estensione per ulteriori 5 anni per gli impatriati che hanno almeno un figlio minorenne a carico, oppure diventano proprietari di un’abitazione dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti al trasferimento.
Per il prolungamento i redditi sono calcolati al 50% o al 10% in concomitanza con la presenza di figli minorenni. Deve essere precisato che l’acquisto dell’abitazione si riconosce come criterio per il prolungamento del periodo di imposta agevolato anche nel caso in cui lo stesso abbia l’intestazione del coniuge o in comunione dei beni, o dei figli. Inoltre il requisito inerente la presenza in famiglia di figli minori si ritiene compiuto anche nel caso in cui trattasi di affidamento pre-adottivo.
L’obiettivo è facilitare lo sviluppo economico dell’Italia e in particolare delle zone del Sud e questo con il riconoscimento di importanti agevolazioni fiscali.
La legge di bilancio 2021 ha esteso l’applicazione del regime agevolato degli impatriati a coloro che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019 .
Questo visto è il regime generale previsto per gli impatriati, ma l’Agenzia delle Entrate con la nota 60353 del 2021 ha chiarito le istruzioni per accedere a ulteriori 5 periodi di imposta con regime agevolato per gli impatriati. In questo caso è necessario però esercitare l’opzione per ottenere l’estensione del beneficio.
L’esercizio dell’opzione prevede un reddito imponibile:
Nel secondo caso quindi i requisiti sono cumulativi, cioè devono sussistere contemporaneamente.
L’opzione si esercita attraverso il pagamento delle imposte con il modello F24 utilizzando il codice tributo 1860 per il versamento al 10% e 1861 per l’importo al 5%.
L’importo deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015” .
Per poter esercitare l’opzione il lavoratore dipendente, che quindi ha il datore di lavoro come sostituto di imposta, entro gli stessi termini visti in precedenza deve comunicare al datore di lavoro l’intenzione di aderire alla proroga del regime agevolato.
Nella comunicazione devono essere indicate:
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