Sanificazione, credito d’imposta fino al 100 per cento

La sanificazione e l’acquisto dei dispositivi ed il relativo credito d’imposta saranno pari al 100 per cento. I fondi stanziati sono stati maggiori delle richieste.

Sanificazione, la determinazione delle percentuali

In merito alla sanificazione e al relativo credito d’imposta l’Agenzia delle entrata ha specificato che si atterrà a quanto stabilito dal prot. n. 191910 del 15 luglio 2021. Provvedimento che definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Tuttavia l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione presentata. Dunque ciascun beneficiario al bonus può visualizzare il proprio credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Modalità e termini per l’invio della comunicazione

Il credito d’imposta spetta per le spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. E nello specifico riguardavano la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Ma anche di altri dispositivi idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Inizialmente si era previsto un rimborso pari al 30%. Ma l’Agenzia delle entrate ha calcolato la sommatoria di tutte le richieste. Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro, la suddetta percentuale è pari al 100 per cento.

Cosa fare se si utilizza il bonus come compensazione

Per permettere ai contribuenti di utilizzare il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale e tamponi, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione numero 64/E dell’11 novembre, il codice tributo da indicare nel modello F24.

Quindi se si utilizza il bonus come compensazione il codice da utilizzare nel modello F24 è il 6951. La denominazione è CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. Mentre il campo “anno di riferimento” deve essere riempito con l’anno 2021. Come sempre il calce il modulo va firmato e utilizzato per la compensazione, tutto qui.

 

 

Francesca Cavaleri

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