Assemblea ordinaria condominio, quando deve essere convocata dall’amministratore?

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Quando deve essere convocata l’assemblea ordinaria dall’amministratore di un condominio? L’amministratore la convoca per deliberare l’approvazione di quanto prevede l’articolo 1135 del Codice civile. Ovvero per deliberare la sua conferma, per approvare il preventivo e il consuntivo e, nei casi previsti, le spese per le opere straordinarie e le innovazioni. La convocazione dell’assemblea straordinaria è invece a discrezione dell’amministratore stesso.

Quando l’amministratore convoca l’assemblea condominiale ordinaria?

L’assemblea condominiale viene convocata dall’amministratore nei seguenti casi:

  • per confermarsi quale amministratore e per l’eventuale compenso;
  • per il bilancio preventivo e per il riparto delle spese;
  • per il rendiconto e l’impiego dei residui;
  • per le opere di manutenzione straordinarie e le innovazioni. In questi casi, è necessario che l’amministratore costituisce il fondo speciale per coprire le spese stesse.

Quando si ha l’autoconvocazione dei condomini?

L’amministrazione del condominio deve convocare l’assemblea pure qualora questa sia stata richiesta da almeno due condomini. Questi ultimi devono rappresentare almeno 1/6 del valore del condominio. Se dovessero passare 10 giorni dalla richiesta con l’assemblea ancora non convocata, i condomini stessi possono procedere con la convocazione.

Quando l’assemblea può essere convocata con richiesta di un solo condomino?

L’assemblea può essere convocata anche su richiesta di un solo condomino nei casi previsti dal comma 2, dell’articolo 1120 del Codice civile. Ovvero:

  • quando si tratta di realizzare opere dirette che migliorino la sicurezza e la salubrità dell’edificio e degli impianti;
  • nel momento in cui si voglia procedere all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • quando si vogliano contenere i consumi energetici;
  • per la realizzazione di parcheggi;
  • nel caso in cui si vogliano realizzare fonti eoliche, solari o impianti di cogenerazione;
  • quando si vogliano installare degli impianti televisivi che siano centralizzati.

In tutti questi casi, l’amministratore del condominio deve convocare l’assemblea nel termine dei 30 giorni successivi.

Assemblee condominiali, chi può partecipare?

Alle assemblea condominiali possono partecipare:

  • i proprietari degli immobili. Nel caso in cui un immobile appartiene a più comproprietari, tutti possono intervenire nell’assemblea. Il diritto di voto, invece, spetta a uno solo dei comproprietari;
  • i nudi proprietari;
  • gli usufruttuari;
  • chi prende in locazione un immobile. In questo caso i conduttori partecipano all’assemblea al posto del proprietario ed esprimono il proprio voto per le spese e per le modalità in cui devono essere gestiti i condizionamenti dell’aria e il riscaldamento. Possono intervenire anche sulle altre questioni ma non hanno diritto di voto.

Come deve essere comunicata la convocazione dell’assemblea?

La convocazione dell’assemblea condominiale deve essere comunicata ai partecipanti via raccomandata, oppure tramite Posta elettronica certificata (Pec), o attraverso il fax o, ancora, anche a meno. La comunicazione deve essere recapitata entro 5 giorni prima della data stabilita per l’assemblea stessa. Vige la presunzione di conoscenza nel caso in cui la comunicazione pervenga all’indirizzo dei destinatari.

Cosa deve contenere la convocazione dell’assemblea?

La comunicazione della convocazione dell’assemblea del condominio deve contenere il giorno, l’ora, il luogo e i punti da discutere. Questi ultimi costituiscono l’ordine del giorno dell’assemblea. Dai punti da discutere, i condomini possono decidere se intervenire nell’assemblea oppure no.

Discussione di oggetti non all’ordine del giorno, si può annullare la delibera dell’assemblea condominiale

Nel caso in cui, nel corso dell’assemblea condominiale, vengano decise questioni non inserite nell’ordine del giorno (e dunque nella comunicazione di convocazione), l’eventuale delibera può essere annullabile. La delibera può essere impugnata nel termine dei 30 giorni successivi, a pena di decadenza. L’impugnazione può essere preceduta della possibilità di mediazione.

Prima convocazione dell’assemblea condominiale: la presenza dell’amministratore

Risulta importante che l’amministratore di condominio sia, quanto meno, presente alla seduta della prima convocazione dell’assemblea condominiale. La motivazione risiede nel fatto che i condomini potrebbero impugnare le delibere assunte nella seconda convocazione nel caso in cui fosse stata omessa la tenuta della prima convocazione. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, nel caso in cui nella seconda convocazione non vengano raggiunti i quorum necessari per la prima convocazione.