La legge di Bilancio 2022 ha confermato la nuova detrazione Irpef e Ires pari al 75% sui lavori occorrenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’adeguamento edilizio deve essere effettuato sugli immobili esistenti, mentre non dovrebbero essere inclusi gli interventi effettuati su edifici costituiti da un’unica unità immobiliare non unifamiliare.
L’agevolazione fiscale per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche viene calcolata sulle spese sostenute ai fini dei lavori. Queste ultime seguono il principio di cassa per gli interventi effettuati dai privati e di competenza per i lavori delle imprese. Le spese devono essere sostenute unicamente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. La norma specifica che gli interventi devono essere realizzati per superare ed eliminare le barriere architettoniche negli edifici già esistenti per ottenere la detrazione delle imposte lorde Irpef e Ires.
La detrazione fiscale del 75% sulle imposte lorde Irpef e Ires fino a concorrere all’ammontare dell’intervento di rimozione delle barriere architettoniche deve essere ripartita in 5 quote annuali dello stesso importo. Il totale di spesa ammessa al beneficio fiscale non deve essere superiore ai seguenti limiti:
La detrazione del 75% su Irpef e Ires relativa agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche è ottenibile anche per i lavori di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità abitative immobiliari. La stessa detrazione spetta anche per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali e dell’impianto nel caso in cui si proceda con la sostituzione dell’impianto.
Anche per la detrazione spettante sugli interventi di rimozione delle barriere architettoniche si possono utilizzare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta. Gli strumenti sono validi solo per l’anno 2022 secondo quanto disciplina l’articolo 119 ter del decreto legge numero 34 del 2020. Per l’operatività dei due strumenti è necessario rifarsi a quanto prevede la lettera f) del comma 2, dell’articolo 121 del decreto legge 34 del 2020.
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