Come per il superbonus 110%, anche per l’ecobonus, per il bonus 50% e per l’ecobonus la cessione del credito e lo sconto in fattura necessitano sia del visto di conformità che di quello di congruità delle spese. I due vincoli sono stati introdotti dal decreto legge numero 157 del 2021, cosiddetto “decreto Antifrodi”. In base alla nuova normativa, tutte le fatture emesse ai fini degli incentivi sugli interventi edilizi necessitano dell’osservanza ai principi della conformità e della congruità delle spese. Ci si chiede come comportarsi, dunque, in vista della fine dell’anno e cosa avviene per i lavori che sono ancora in corso.
Per poter beneficiare del credito di imposta o dello sconto in fattura, secondo quanto prevede il decreto Antifrodi, è necessario pertanto il visto di conformità e di congruità delle spese. Ciò vale per le fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021. Nel caso del bonus facciate, è possibile tuttavia evitare questa stretta anche per le fatture eseguite dal 12 novembre. Vediamo quali sono le condizioni.
Il visto di conformità e di congruità nel caso del bonus facciate per la cessione del credito e per lo sconto in fattura non è necessario per le fatture emesse anche successivamente all’11 novembre 2021 in determinati casi. In particolare, è necessario che si verifichino congiuntamente 3 condizioni stabilite dall’Agenzia delle entrate, ovvero:
Il visto di congruità delle spese può essere rilasciato anche se non è stato raggiunto un determinato stato di avanzamento dei lavori (Sal). E anche in assenza della dichiarazione di fine dei lavori. Alla fine dell’anno, pertanto, il beneficiario del bonus facciate potrebbe aver fatto eseguire solo il 25% dei lavori avendone già pagati il 75%. L’unica osservanza richiesta dall’Agenzia delle entrate, se non è stato raggiunto un minimo di Sal, è che i lavori siano quanto meno iniziati.
Nel caso dello sconto in fattura, l’Agenzia delle entrate ha confermato che entro il 31 dicembre il contribuente può aver già versato il 10% netto del lavoro anche senza finire il lavoro entro l’anno. Il bonus, in questo caso, matura sul 90% di tutto l’importo fatturato al lordo.
Un’attenzione di riguardo deve essere posta per quanto concerne le spese che verranno affrontate nel 2022. Si tratta di spese per interventi che sono già stati iniziati nel 2021 e non ancora portati a termine oppure per nuovi lavori. In questi casi, è necessario mettere in conto che la detrazione da applicare è quella che entrerà in vigore nel 2022. Ovvero quella che, in caso di conferma della legge di Bilancio di fine anno, scenderà al 60%.
Anche sull’ecobonus e sul bonus 50% relativi ai lavori edilizi, è necessario essere in regola con i visti di congruità e di conformità previsti dal decreto Antifrode. I due visti sono necessari sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura. Pertanto, le stesse regole del superbonus 110% e del bonus facciate sono vigenti per il superbonus del 50% sulle ristrutturazioni e sull’ecobous 50-65%. Anche per quanto concerne le fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021 valgono le tre condizioni congiunte per evitare le strette dei visti di congruità e di conformità delle spese.
Particolare attenzione sulle nuove regole è richiesta per quanto concerne i lavori di miglioramento energetico. La congruità delle spese, in questo caso, era già prevista dal decreto ministeriale “Requisiti” del 6 agosto 2020. Più nel dettaglio, i lavori di miglioramento energetico che siano iniziati dal 6 ottobre 2020 erano già soggetti al visto di congruità delle spese. Il visto è necessario tanto che si tratti di lavori di miglioramento energetico rientranti nell’ecobonus 50-65%, quanto nel superbonus 110%, quanto ancora nel bonus facciate nel caso in cui una parte degli interventi riguardi la coibentazione. In tutte e tre queste situazioni, il decreto Antifrodi si rifà a quanto già previsto dal decreto Requisiti in merito alla congruità delle spese sostenute.
Per tutte le spese per le quali non vige l’obbligo di congruità perché non rientranti nell’ambito di applicazione del decreto Requisiti, è necessario attendere un nuovo provvedimento del ministero per la Transizione ecologica (Mite). Si tratta, pertanto, di interventi rientranti nel bonus delle ristrutturazioni, nel sismabonus e nel bonus facciate senza coibentazione. Al momento è necessario rifarsi ai prezzari regionali, ai listini delle Camere di commercio, ai listini ufficiali o, solo in ultima analisi, a quelli relativi al mercato del luogo. Si può detrarre le spese fino al costo massimo ammesso delle spese non congrue: l’eventuale parte eccedente è indetraibile.
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