Il bonus facciate permette di ottenere una detrazione fiscale del 90% delle spese documentate che siano state sostenute negli anni 2020 e 2021. In attesa della conferma per i prossimi anni dalla legge di Bilancio 2022, con detrazione in diminuzione al 60%, è necessario verificare quali siano gli interventi ammessi alla detrazione e quali, invece, ne risultino esclusi.
Il bonus facciate è stato previsto dai commi dal 219 a 224, dell’articolo 1 della legge numero 160 del 27 dicembre 2019 (la legge di Bilancio 2020). Come poi modificato dalla legge di Bilancio 2021, il bonus facciate prevede la detrazione pari al 90% delle spese documentante negli anni 2020 e 2021 per lavori che siano finalizzati al recupero oppure al restauro delle facciate esterne degli edifici. Gli immobili devono essere situati nelle zone A e B. La relativa classificazione è quella contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro numero 1444 del 2 aprile 1968.
Dal punto di vista oggettivo, le detrazioni fiscali del bonus facciate spettano a condizione che gli immobili oggetto degli interventi siano situati nelle zone A e B. In alternativa, possono essere ubicati nelle zone assimilabili seguendo le indicazioni della normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali. Dal decreto 1444 del 1968 ne deriva che gli interventi della zona A riguardano “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.
Dal decreto ministeriale, gli interventi della zona B ammessi al bonus facciate sono i lavori per “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”.
La norma sul bonus facciate permette di beneficiare dell’agevolazione fiscale seguendo principi di carattere generale. In particolare:
L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni circa l’ammissibilità degli interventi al bonus facciate. La circolare di riferimento è la numero 2/E del 14 febbraio 2020. Nella comunicazione, l’Agenzia sottolinea che la detrazione è possibile sulle spese sostenute per:
Semplificando, l’Agenzia delle entrate specifica che gli interventi ammessi al bonus facciate devono riguardare il consolidamento, il ripristino, il miglioramento e il rinnovo degli elementi della struttura opaca verticale della facciata. Inoltre, sono ammessi la mera pulitura e la tinteggiatura delle superfici, il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, gli ornamenti e i fregi. Sono altresì ammissibili anche i lavori riconducibili al decoro urbano sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni. Infine i lavori possono riguardare anche tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Le detrazioni del bonus facciate non spettano per i lavori fatti sulle facciate internet dell’immobile. Fanno eccezione le parti che siano visibili dal suolo a uso pubblico o dalla strada. Non rientrano nel bonus facciate anche i lavori di sostituzione di infissi, di vetrate, di cancelli, di grate e di portoni.
Da ultimo l’Agenzia delle entrate è intervenuta anche a chiarire l’ammissibilità al bonus facciate degli interventi relativi solo a porzioni della facciata. In risposta all’interpello numero 838 del 2021, l’Agenzia ha specificato che anche un intervento parziale, da svolgere solo su una porzione della facciata, può essere ammesso alle agevolazioni del bonus facciate. Pertanto, si può ottenere l’agevolazione anche su lavori che non interessino l’intera facciata visibile dell’immobile.
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