Oltre all’iscrizione all’Inps per i contributi, i coltivatori diretti devono versare anche l’Ivs, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il metodo di calcolo è differente rispetto a quello previsto dal legislatore per i contributi Inps. Questi ultimi sono dovuti in presenza di 104 giornate lavorative annue per ogni unità attiva nell’attività che sia chiamata a contribuire.
La legge numero 1047 del 26 ottobre 1957 dispone che viene “istituita presso l’Istituto nazionale una Gestione speciale per i coltivatori mezzadri“. La gestione ha lo scopo di prevedere l’obbligo dell’assicurazione Ivs per i coltivatori diretti che siano i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari, gli enfiteuti e i pastori che si occupano, in maniera diretta e abituale, alla coltivazione manuale dei fondi o all’allevamento del bestiame.
Pertanto, la contribuzione Ivs è dovuta sia dai coltivatori diretti che da ciascun altro membro della famiglia che vi sia iscritto. Il legislatore ha voluto estendere le tutele assicurative a tutti i familiari che siano addetti in maniera attiva nei lavori agricoli. L’assicurazione può essere fatta anche a favore di parenti e affini fino al quarto grado.
Sia i coltivatori diretti che i familiari iscritti all’assicurazione Ivs devono determinare i contributi dovuti applicando l’aliquota del 24%. Tale aliquota è rimasta invariata dal 2018 ad oggi. Il 24% si applica al reddito convenzionale che viene individuato seguendo una classificazione a 4 fasce di reddito. Per il calcolo del reddito convenzionale si fa riferimento alla legge numero 233 del 1990.
Secondo la legge numero 233 del 1990, “con decorrenza dal 1° luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge del 26 ottobre 1957, la numero 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni”.
Il comma 5 della citata legge spiega come procedere con il calcolo del reddito medio convenzionale per ogni fascia di reddito agrario prevista dalla tabella D. La determinazione avviene annualmente su base nazionale mediante il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488. Il reddito medio convenzionale dei coltivatori diretti si determina, dunque, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero degli operai agricoli per il numero di giornate indicate nella tabella D allegata alla legge 233.
Il risultato che si ottiene dalla moltiplicazione rappresenta la soglia di reddito per verificare in quale fascia debba essere inserito il reddito agrario denunciato dall’azienda nel momento in cui ha provveduto all’iscrizione. Se l’azienda risulta essere iscritta nella previdenza per l’attività di allevamento, il contribuente deve far riferimento al reddito agrario calcolato dall’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
Il contributi annuo ottenuto deve essere sommato all’addizionale fissa giornaliera. Tale addizionale è pari a 0,68 fino a un limite di 156 giorni. Il coltivatore diretto deve inoltre versare i contributi per l’indennità di gravidanza e puerperio. Infine sono da versare i contributi Inail che vengono riscossi dall’Inps grazie alla contribuzione unificata.
I contributi, nel totale, si possono versare in quattro rate con le seguenti scadenze, sempre nel giorno 16 dei mesi di:
Infine, i coltivatori diretti e i loro familiari possono richiedere la riduzione dei contributi Ivs pari al 50% se hanno già superato i 65 anni.
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