Inadempimento delle obbligazioni, le caratteristiche e specifiche

L’inadempimento delle obbligazioni è l’inesatta esecuzione della prestazione dovuta dal una parte nei confronti di un’altra. Vediamo in cosa consiste.

Inadempimento delle obbligazioni, cos’è?

L’inadempimento delle obbligazioni è una esecuzione non conforme alle regole che definisce l’esatto adempimento. In particolare si parla di adempimento assoluto quando la prestazione non è proprio stata eseguita nella sua integrità. Mentre è relativo quando una prestazione è stata fatta in parte o in ritardo.

Secondo l’articolo 1218, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento delle obbligazioni o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tranne nel caso in cui la prestazione è diventata impossibile, cioè non si può eseguire nemmeno con l’impiego della diligenza e buona fede richiesta.

La responsabilità per l’inadempimento

Il debitore inadempiente deve rispondere delle conseguenze del suo comportamento. Inoltre la responsabilità è un elemento essenziale. Infatti è vietato il patto che esclude o limita la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Si ricorda che il debitore risponde anche per i suoi ausiliari, cioè coloro cheso costituiscono nella stessa parte del debitore, come ad esempio i suoi collaboratori o dipendenti.

Si tratta della responsabilità detta contrattuale o per inadempimento che si contrappone alla responsabilità extracontrattuale. Ma è d’obbligo una precisazione. La definizione di tale responsabilità come contrattuale, non significa che sia limitata al contratto, ma esattamente il contrario. Infatti essa comprende tutte le ipotesi di inadempimento di una specifica, preesistente obbligazione, quale che ne sia la fonte.

Inadempimento delle obbligazioni, l’onore della prova di impossibilità

Al fine di evitare la responsabilità occorre dimostrare (onere della prova) l’impossibilità della prestazione. Ma anche che l’impossibilità non è dovuta ad una casa al debitore imputabile. In altre parole il debitore deve provare la causa specifica che ha impedito l’esecuzione della prestazione.

Inoltre occorre provare che la causa non è a lui imputabile, e che ciò è stata imprevedibile e inevitabile. Tuttavia i casi di forza maggiore, caso fortuito lo sciopero generale ne sono esempio. Infine anche la morte e la malattia del debitore possono essere motivo di impossibilità di prestazione.

Ritardo, mora e risarcimento del danno

Tra i diversi tipi di inadempimento il codice civile specifica alcuni casi particolari. Tra questi c’è il ritardo, che forse è la causa più frequente, come un ritardo del pagamento. Tuttavia il ritardo semplice non costituisce sempre motivo di inadempienza, o per lo meno non è automatico. Infatti costituisce vero e proprio inadempimento il ritardo che prende il nome di mora.

La mora del debitore è un ritardo imputabile e qualificato. Dunque richiede un ritardo imputabile al debitore e una circostanza che valga a qualificare come intollerabile il ritardo ed in particolare:

  • il debito deriva da fatto illecito;
  • quando il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
  • è scaduto il termine;
  • quando si tratti di obbligazioni di non fare

Inoltre gli effetti della mora consistono nell’obbligo di risarcire il danno. Il risarcimento ha l’obbligo di reintegrare il soggetto nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stato l’inadempimento, tramite una prestazione diversa e succedanea.

Alcune precisazioni sul risarcimento del danno

L’articolo 1223 dispone che il risarcimento deve comprendere la perdita subita dal creditore e il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza diretta ed immediata. Il danno risarcibile si determina in funzione di alcuni elementi:

  • la perdita subita e il mancato guadagno designati come danno emergente e lucro cessante. Il danno emergente è il valore dovuto e non consegnato, nel prezzo o nell’anticipato già pagato, nelle spese rese necessarie. Mentre il lucro cessante è il guadagno che il creditore avrebbe potuto realizzare utilizzando la prestazione;
  • il nesso di causalità tra inadempimento e danno: occorre cioè che vi sia un rapporto tra i due concetti;
  • la prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l’obbligazione, per evitare di esporre il debitore per conseguenze che egli non poteva prevedere e che vanno perciò oltre il limite dell’impegno assunto;
  • il concorso del fatto colposo  del creditore. Tuttavia si distinguono due ipotesi diverse: la prima è che il creditore abbia contribuito, con il proprio comportamento, a cagionare il danno. Il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze. Invece la seconda ipotesi prevede un caso di mancata cooperazione del creditore che non si adopera per evitare o limitare il danno. Ed è qui che il risarcimento non è dovuto. Pertanto l’inadempimento deve essere sempre analizzato secondo tutte le sue sfaccettature, ma forse la cosa migliore è portare sempre a termine gli impegni presi, anche quando è difficile.

 

Francesca Cavaleri

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