Oggi ci addentreremo nel mondo del lavoro e nel termine ultimo dello stesso. Ovvero, nel licenziamento, se e quando il datore di lavoro deve indicare necessariamente i motivi del recesso. Scopriamolo assieme.
Innanzitutto, andiamo a specificare cosa si intende per recesso e quando si può parlare di licenziamento per giusta causa.
Possiamo, in tal senso, subito dire che il recesso è l’atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, in deroga al principio sancito dall’art. 1372 c.c. secondo il quale il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per le altre cause ammesse dalla legge.
Quando si parla di recesso per giusta causa si intende l’avveramento di un fatto di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e il prestatore.
Andiamo, dunque, successivamente al nocciolo della nostra questione, quindi alla domanda essenziale della nostra mini guida.
Sostanzialmente, la risposta a questa domanda è “si”. Ovvero, il datore di lavoro è tenuto a specificare i motivi del recesso del contratto, quindi a motivare il proprio licenziamento al dipendente.
Di fatto, stando ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della Legge n. 604 del 1966, “il lavoratore può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto”.
La sostanza non cambia anche nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto. In tal caso, infatti, a fronte della richiesta del lavoratore di conoscere i periodi di malattia, il datore di lavoro deve provvedere ad indicare i motivi del recesso.
Va aggiunto che laddove il datore di lavoro non abbia provveduto autonomamente ad indicare i motivi posti alla base del licenziamento, l’obbligo di motivazione scatta soltanto a seguito della richiesta da parte del datore di lavoro.
C’è un solo esclusivo caso in cui il datore di lavoro può omettere i motivi del recesso.
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La risposta a questa domanda è inscritta nel periodo di prova.
Infatti, contrariamente a ciò che accade col normale rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere sia durante che alla scadenza del periodo di prova senza dover fornire motivazioni. Non sussiste quindi l’obbligo di indicare una «giusta causa» o comunque un «giustificato motivo soggettivo o oggettivo» nella lettera di licenziamento che sarà presentata al dipendente.
Il periodo di comporto non è altro che quel periodo massimo da tenere conto, in cui il lavoratore è assente dal lavoro per malattia. E, al superamento del limite previsto di tale assenza, può scattare il licenziamento.
A tal proposito, il licenziamento per superamento del periodo di comporto, quindi in merito alle assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare in violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087, c.c.) o di specifiche norme.
Questo è quanto, dunque, vi fosse di più necessario, utile e sostanziale da sapere in merito alla recessione del contratto di lavoro, quindi al conseguente licenziamento con necessità di indicare i motivi del recesso da parte del datore di lavoro.
Non vi resta che tornare al lavoro, consci della nostra guida.
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