L’Italia recepisce la Direttiva Copyright a tutela di artisti, autori, editori

direttiva copyright

Dal 12 dicembre 2021 è in vigore il decreto legislativo 177 del 2021 che introduce importanti novità sul diritto d’autore e funge da recepimento della Direttiva Copyright dell’Unione Europea 2019/790 del 2019. Ecco cosa cambia per gli autori, gli artisti e gli editori.

Perché nasce la Direttiva Copyright

La Direttiva Copyright risponde a una peculiare esigenza di tutela degli autori e degli editori di prodotti intellettuali di varia natura che attraverso il digitale solitamente vengono sfruttati senza che ci sia un’equa remunerazione del titolare dei diritti stessi.

Ormai le pubblicazioni avvengono prevalentemente online, articoli di cronaca o di approfondimento, articoli scientifici testi di poesie e canzoni, brani, insomma tutta la produzione intellettuale si diffonde in rete, questa però permette uno scarso controllo dei fruitori e di conseguenza spesso gli autori, e gli editori che hanno acquistato i diritti, perdono la remunerazione o gran parte della stessa. Ad esempio in passato per leggere gli articoli del giornalista “Sergio Rossi” era necessario comprare il giornale, oggi invece si possono ottenere gratuitamente. Diventa però necessario assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti d’autore, inoltre è necessario proteggere la titolarità dei diritti.

I rapporti più tesi in questi anni sono stati tra gli editori/autori e le piattaforme di condivisione, ad esempio Google e Facebook, solo per citare i due colossi che più di altri contribuiscono alle circolazione delle opere senza retribuire chi delle stesse è legittimo proprietario. Non manca chi lancia un allarme opposto e cioè sostiene che la Direttiva Copyright potrebbe addirittura distruggere internet.

Quali sono i punti chiave del decreto che recepisce la Direttiva Copyright?

Sappiamo che le direttive dell’Unione Europea dettano disciplina quadro che solitamente non entra nei dettagli, ma lascia ampio spazi agli Stati Membri che hanno però un obbligo di adeguarsi. Anche in questo caso quindi è stato molto importante il lavoro degli “attori” italiani per cercare di contemperare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

I punti chiave della disciplina sono:

  • diritto all’equo compenso per lo sfruttamento online dei contenuti;
  • diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata per alcune categorie di professionisti;
  • i contenuti possono essere caricati sulle piattaforme online solo previa autorizzazione del titolare dei diritti (solitamente è l’editore);
  • obbligo di produrre un rendiconto sullo sfruttamento dei diritti inerenti le opere pubblicate;
  • diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancato sfruttamento dell’opera.

Come calcolare l’equo compenso nel giornalismo

Nel decreto viene riconosciuto un importante ruolo all’AGCOM che deve dettare i criteri per stabilire l’equo compenso.

Per quanto riguarda l’equo compenso questo è riconosciuto anche in favore degli editori, in particolare qualora tali opere siano riprodotte da altre piattaforme ( le maggiori sono Google e Facebook) deve essere riconosciuto un equo compenso all’editore. I criteri per determinare tale compenso è rimandato all’AGCOM, che però deve determinare gli stessi tenendo in considerazione:

  • il numero di visualizzazioni online degli articoli;
  • gli anni di esperienza degli editori;
  • i costi sostenuti per gli investimenti
  • i benefici economici che derivano alle parti;
  • il numero dei giornalisti impiegati;
  • la rilevanza dei contenuti sul mercato.

Su tale equo compenso previsto in favore degli editori deve quindi essere calcolato anche un ulteriore compenso per l’autore a cui spetta una percentuale compresa tra il 2% e il 5%.

Direttiva Copyright per il cinema

Le novità interessano non solo il giornalismo, ma anche il settore del cinema, infatti direttori artistici e traduttori acquisiscono di diritto la qualifica di “coautori” quindi hanno il riconoscimento del diritto d’autore. I doppiatori invece sono considerati alla stregua di “artisti”, di conseguenza autori, direttori artistici, adattatori dei dialoghi, doppiatori e altre figure professionali devono ottenere anche loro un equo compenso in proporzione agli incassi derivanti dalle proiezioni.

Per gli autori delle opere è previsto un compenso anche per le varie riproduzioni e diffusioni effettuate dalle emittenti.

Il rendiconto

Il soggetto (piattaforma o social network) che intende diffondere prodotti coperti dal diritto d’autore, prima di procedere deve chiedere l’autorizzazione al titolare. Sono però previste delle eccezioni nel caso in cui tale soggetti dimostri di aver fatto tutto il possibile per ottenerla senza esservi riuscito, provveda alla rimozione in caso di eventuale richiesta e dimostri di aver fatto il possibile per evitare nuovi caricamenti. E’ sempre considerato reponsabile chi pratica pirateria.

L’articolo 107 al comma 2 stabilisce che coloro che trasferiscono i diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere hanno diritto ad ottenere almeno ogni 6 mesi, informazioni aggiornate sullo sfruttamento dell’opera e sulla remunerazione dovuta. La remunerazione dovuta per lo sfruttamento dell’opera deve comunque essere proporzionata rispetto ai ricavi. L’AGCOM sarà chiamata a vigilare sull’esatto adempimento di tale obbligo e potrà anche irrogare sanzioni.

I compensi per lo sfruttamento delle opere sono definiti irrinunciabili e di conseguenza neanche per contratto sarà possibile deliberare in modo diverso.

Il provvedimento ha trovato l’apprezzamento dal ministro della Cultura Dario Franceschini che ha sottolineato come esso sia in grado di rafforzare la tutela di autori e artisti attraverso norme chiare e meccanismi trasparenti. Tra l’altro il testo è stato studiato e concordato con esponenti del settore, proprio per questo trova il plauso di Giulio Rapetti Mogol che presiede al SIAE e Ricardo Franco Levi presidente dell’AIE (Associazione Italiana Editori) e di altri esponenti del settore dell’arte e della cultura.

Infine deve essere ricordato che la nuova disciplina non si applica ad alcune categorie di prodotti, si tratta di:

  • enciclopedie online senza scopo di lucro (wikipedia);
  • raccolte scientifiche senza scopo di lucro;
  • piattaforme e software open source (libere).