Modifiche dello statuto,tra diritti e doveri dei soci che ne fanno parte

Le modifiche dello statuto di una società prevedono il rispetto dei diritti e dei doveri dei soci che ne fanno parte, alcune precisazioni.

Modifiche dello statuto nel diritto delle società

Uno statuto societario può essere modificato. Il mutamento consiste inn una modificazione o soppressione di clausole esistenti, o l’introduzione di nuove. Tuttavia secondo l’art. 2365 del codice civile le modifiche allo statuto sono deliberate dall’assemblea straordinaria, con la maggioranza di più della metà del capitale, in prima convocazione.

Mentre in seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Quindi l’assemblea straordinaria e la sovrana nelle decisioni che riguardano “le regole” di funzionamento della società stesa.

La differenza tra due tipi di società

Ma è bene dire che c’è una distinzione tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio da quelle che non lo fanno. Nel primo caso in prima convocazione l’assemblea è costituita con la presenta di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. In seconda convocazione l’assemblea è costituita con i medesimi quorum. Mentre successivamente è costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almen un quinto del capitale.

Nel secondo caso, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio esiste il principio secondo cui, anche in seconda convocazione occorre il voto favorevole di tanti socie che rappresentino più di un terzo del capitale sociale. In ogni caso la delibera dell’assemblea deve essere depositata presso il registro delle imprese.

Diritto di recesso e modifiche dello Statuto

Secondo l‘art. 2437 del codice civile si riconosce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni, in merito a questi argomenti:

  • trasformazione della società;
  • revoca dello stato di liquidazione;
  • modifica dell’oggetto sociale;
  • il trasferimento della sede sociale all’estero;
  • l’eliminazione di una o più cause di recesso ;
  • le modifiche sul diritto di voto o di partecipazione;
  • i criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso.

Il diritto di recesso va esercitato mediante l’invio di una lettera raccomandata alla società. Questo deve essere fatto entro 15 giorni dell’iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Inoltre per effetto del recesso, il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni in suo possesso.

Come si determina il valore delle azioni in questi casi?

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e il soggetto incaricato alla revisione. Tuttavia perla determinazione occorre tenere conto:

  • della consistenza patrimoniale dell’azienda,
  • delle prospettive reddituali-,
  • del valore di mercato delle azioni.

Mentre se le azioni non sono quotate nei mercati regolamentati, la determinazione si ha come media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione o la comunicazione dell’avviso di convocazione che ha assunto le deliberazioni che legittimano il socio al recesso. Tuttavia il socio può contestare la determinazione del valore delle sue azioni, ma ha l’onere di farlo insieme alla dichiarazione di recesso.

Gli amministratori possono offrire le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione alle quote possedute. Comunque sia devono depositare l’offerta di opzione preso il registro delle imprese, concedendo un termine per il diritto non inferiore a trenta giorni. Inoltre se le azioni del socio recedente non vengono collocate, gli amministratori possono alienarle a terzi. Infine se anche questo tentativo non va bene, gli amministratori dovranno convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale o lo scioglimento della società.

 

Francesca Cavaleri

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Francesca Cavaleri

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