L’adesione alle agevolazioni tributarie assicurate dal regime forfettario della partita Iva (o dei minimi del 5%) deve essere valutata attentamente per la convenienza nella gestione della propria attività. Il regime fiscale forfettario di partita Iva assicura la determinazione facile del reddito per chi ha un volume di ricavi che non supera i 65 mila euro. A fronte dei vantaggi, è necessario fare un confronto dal punto di vista dei costi che possono essere portati in detrazione. E questo potrebbe rappresentare un punto a favore del regime ordinario di partita Iva, ammesso che l’ammontare delle detrazioni sia maggiore dell’ammontare determinato forfettariamente. Per i forfettari, invece, c’è il divieto di detrarre i costi, a eccezione dei contributi previdenziali. Inoltre, sono pochi gli adempimenti richiesti ai forfettari.
La partita Iva a regime forfettario può essere adottata dai lavoratori autonomi e professionisti che hanno un volume di ricavi annuo non superiore a 65 mila euro. Si tratta di un regime fiscale opzionale e non obbligatorio. I lavoratori autonomi che ne posseggono i requisiti possono adottarlo al posto del regime ordinario. La scelta non è scontata. Infatti, sebbene vari soggetti ne posseggano i requisiti e il forfettario rappresenti un regime di favore, possono esserci dei casi in cui potrebbe essere conveniente adottare il regime ordinario.
Due, sono nel dettaglio, i vantaggi del regime forfettario delle partite Iva. Il primo riguarda il modo in cui deve essere determinato il reddito imponibile per l’imposizione fiscale. Il secondo è attinente agli adempimenti. Il calcolo del reddito da assoggettare alla flat tax del 15% (o del 5% per i primi cinque anni di attività) avviene in maniera forfettaria. Dal volume dei compensi e dei ricavi ottenuti in un anno va applicato il coefficiente di redditività che dipende dalla tipologia di attività svolta.
Sono nove i coefficienti di redditività corrispondenti alle attività inclusive delle partite Iva a regime forfettario:
Per la determinazione del reddito imponibile annuo delle partite Iva a regime forfettario si prosegue moltiplicando il volume dei compensi e dei ricavi per il coefficiente di redditività. Ad esempio, un commerciante ambulante di prodotti alimentari e bevande che abbia un volume di ricavi di 60 mila euro, avrà un reddito imponibile di 24 mila euro. Nel caso in cui la partita Iva abbia più attività (e dunque più codici Ateco), si procede con il calcolo dei singoli settori di attività, applicando ai ricavi il relativo coefficiente di produttività. Risulta importante che, ai fini del mantenimento della fiscalità di vantaggio, non si superino i 65 mila euro complessivi di ricavi e di compensi in un anno.
Con l’applicazione del coefficiente di redditività al volume di compensi e di ricavi annui, si ottiene il reddito imponibile. A quest’ultimo deve essere applicata la percentuale del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni). È importante sottolineare che i costi sostenuti dalla partita Iva a regime forfettario non sono deducibili, proprio perché si applica la forfettizzazione del coefficiente di redditività. Risultano deducibili, invece, i contributi previdenziali.
Proprio in merito ai costi sostenuti da una partita Iva, si possono fare ragionamenti sulla convenienza dell’adesione al regime forfettario. Infatti, se i costi che si sostengono risultano maggiori dell’ammontare determinato forfettariamente, l’adesione al regime forfettario risulta poco conveniente. Ciò avviene, ad esempio, per i costi elevati di avvio della propria attività. Si consideri inoltre che l’aliquota per i primi 5 anni di attività è pari al 5%. La deducibilità dei costi del regime ordinario della partita Iva deve essere quindi raffrontato con la bassa percentuale di imposte. Con il regime ordinario l’aliquota minima è pari al 23%, superiore anche a quella del regime forfettario dopo i primi 5 anni di attività (15%).
Infine, gli adempimenti fiscali della partita Iva a regime forfettario sono in numero nettamente inferiori a quelli del regime ordinario. Le partite Iva forfettarie non applicano l’Iva e, pertanto, non devono preoccuparsi di tutti gli adempimenti inerenti l’Imposta sul valore aggiunto. Rimangono obbligati solo a mantenere la certificazione dei corrispettivi e a versare l’Iva per determinate operazioni comunitarie.
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