Le partite Iva a regime forfettario (e presumibilmente anche dei minimi) possono usufruire del superbonus 110% per i lavori della casa solo trasferendolo a terzi. Ovvero possono utilizzarlo solo con la cessione del credito e lo sconto in fattura. Dunque, le partite Iva forfettarie non accedono direttamente al superbonus perché non possono detrarlo dalla dichiarazione dei redditi.
Come specifica la circolare dell’Agenzia delle entrate numero 24/E del 2020, il superbonus 110% non può essere usato “dai soggetti che possiedano esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva”. Dunque i forfettari risultano esclusi dall’utilizzo del superbonus 100% perché si tratta di una detrazione che va applicata all’imposta lorda. Tuttavia, la stessa circolare dell’Agenzia delle entrate specifica che le partite Iva a regime forfettario (e si ritiene anche le partite Iva con regime minimo) possono scegliere, anziché usare direttamente la detrazione, lo sconto in fattura oppure la cessione del credito a terzi. Sul punto, la stessa Agenzia delle entrate ha anche fornito risposte agli interpelli numero 514 e 543 del 2020.
Una ulteriore possibilità che hanno le partite Iva a regime forfettario per utilizzare il superbonus 110% è quello di ricevere il credito come fornitori o cessionari nello sconto in fattura. In questo caso, le partite Iva forfettarie possono usare il credito di imposta per versare l’imposta sostitutiva dovuta in sede di dichiarazione dei redditi. La partita Iva forfettaria può utilizzare il credito di imposta in compensazione attraverso il modello F24.
Le partite Iva a regime forfettario, peraltro, risultano essere anche avvantaggiati in merito alla ritenuta dell’8% applicata dalla banca quando sono fornitori. Ciò avviene perché la base imponibile deve essere al netto del 22%. Per avvantaggiarsi dei bonus edilizi, che hanno l’obbligo di regolarizzazione con bonifico parlante, i committenti non devono pagare le fatture delle imprese (o dei professionisti) al netto della eventuale ritenuta d’acconto (del 4% o del 20%). La normativa, in questo caso, specifica che la ritenuta dell’8% è quella prevalente.
Pertanto, se il professionista o l’impresa edile è una partita Iva a regime forfettario, la ritenuta dell’8% deve essere applicata ai bonifici parlanti. Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle entrate, la ritenuta dell’8% deve essere applicata sull’importo del bonifico già sottratto dell’Iva ordinaria del 22%. Ciò deve avvenire indipendentemente dal fatto che nella fattura sia stata calcolata una diversa aliquota o nessuna aliquota, come nel caso delle partite Iva a regime forfettario o dei minimi.
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