Oggi andremo a vedere come funziona ISA e come si richiede il precompilato ISA, per coloro che ne sono soggetti. Queste ed altre curiosità in merito, scopriamole nella guida che segue.
Iniziamo col precisare cosa si intende con il termine ISA.
Il termine ISA sta ad abbreviare la dicitura “indici sintetici di affidabilità” fiscale, validi per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono stati istituiti per favorire l’emersione delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, tramite l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva
In prima questione, cominciano col precisare chi è soggetto a dover eseguire il precompilato ISA.
Possiamo, in breve, dire che sono obbligati ad applicare gli ISA e quindi tenuti alla compilazione del modello ISA gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali è stato approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.
Vediamo, di seguito, nei suoi passaggi, come richiedere il precompilato ISA, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate:
Una volta capito come richiedere il precompilato ISA, andiamo nel paragrafo successivo anche a scoprire cosa si rischia per chi non effettua la suddetta compilazione.
Ma, in tutto ciò, quando non si compila ISA a cosa si va incontro? Scopriamolo in breve in un ulteriore passaggio di informazioni, di questa rapida ed esaustiva guida.
Per dirla in breve, possiamo andare a verificare la questione, come segue.
L’articolo 8, comma 1 del Dlgs n 471/97 prevede l’applicazione di sanzioni ed effetti accertativi a carico del contribuente che:
Fattispecie che riguardano il modello dei dati rilevanti ai fini ISA. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, la possibilità di accertare il contribuente tramite il metodo induttivo-extracontabile.
Possiamo, dunque dire che in casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o anche di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione che va da 250 a 2.000 euro. In base all’ articolo 8, comma 1, del DLgs n 471/97.
Inoltre, va aggiunto che l’inesattezza o la incompletezza dei dati potrebbe avere effetto ulteriore di impedire l’accesso al regime premiale di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20, § 7.2). Regime che, peraltro, inibisce gli accertamenti analitico-induttivi e limita le ipotesi in cui è obbligatorio, al fine della compensazione, il visto di conformità.
Dunque, questo è quanto vi fosse di più utile, esaustivo e necessario da sapere in merito alla questione degli ISA, alla modalità di eseguire il precompilato e quali sanzioni si rischiano ovviando a tale richiesto onere.
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