A quante famiglie è capitato di avere un voucher vacanze ma di non poterlo utilizzare perché l’operatore con cui era prenotato il viaggio è fallito? Probabilmente a molte e per tutti ora c’è la possibilità di ottenere il rimborso voucher vacanze: la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021.
I voucher vacanze emessi ai sensi dell’articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 hanno costituito un modo per dare sostegno al settore turistico che con la pandemia ha avuto delle perdite rilevanti. Gli importi variano da un massimo di 500 euro per le famiglie, 300 euro per le coppie e 150 euro per i single. Il bonus vacanze poteva essere utilizzato in un’unica struttura ricettiva, ad esempio uno stabilimento balneare o un albergo, oppure presso tour operator o vettori.
Tali soggetti avrebbero poi utilizzato gli importi come credito di imposta. Una volta richiesto e ottenuto il bonus, gli interessati hanno avuto un lasso di tempo molto ampio per poterne usufruire, infatti fino al 31 dicembre è possibile ancora utilizzarli. Sono però capitati degli inconvenienti, cioè soggetti che dopo aver ottenuto il voucher vacanze e aver prenotato, si sono accorti che all’atto pratico non era possibile godere della vacanza. Per costoro è previsto il rimborso del bonus vacanze, ma vediamo nel dettaglio cosa si può fare.
Il rimborso dei voucher vacanze non utilizzati non si riconosce a tutti, ma solo a soggetti che ricadono in determinate casistiche. Sul sito del Ministero del Turismo è specificato che il rimborso delle somme può essere richiesto nel caso in cui non sia stato possibile fruire del bonus vacanze a causa insolvenza o fallimento dell’operatore turistico o del vettore.
In questi casi è possibile richiedere il rimborso collegandosi alla pagina https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it/ .
Per procedere alla richiesta è necessario identificarsi con lo SPID oppure con CNS (Carta Nazionale Servizi). Gli utenti possono chiedere il rimborso entro il 31 dicembre 2021 (ore 12:00) e ottengono gli stessi importi inizialmente riconosciuti. Il ministero provvederà ad emettere gli importi entro 120 giorni dal momento della chiusura dei termini per presentare l’istanza.
Il fondo per il rimborso dei voucher vacanze è di un milione di euro, in caso di incapienza, gli importi da erogare saranno proporzionalmente ridotti.
Nell’istanza devono essere indicate le generalità del richiedente (nome, cognome, codice fiscale, eventualmente partita IVA), residenza o sede legale. Occorre indicare di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento (tale dichiarazione vale solo per gli operatori economici). Infine, al fine di accertare che effettivamente è stato impossibile utilizzare il bonus vacanze è previsto che nell’istanza siano indicati gli estremi dell’atto che ha dichiarato lo stato di fallimento o insolvenza del tour operator o del vettore.
Devono quindi essere allegati i dati dei voucher vacanza non goduti e la richiesta di rimborso inoltrata ai tour operator o i vettori dichiarati falliti o insolventi.
Al termine della compilazione il sistema rilascia la distinta, questa deve essere stampata, firmata e scannerizzata e rinviata al sistema.
Per chi incontrasse difficoltà nelle procedure, è attivo il numero 06.64892120 e il servizio di assistenza via e-mail all’indirizzo helpdesk.bandi.minturismo@infocamere.it
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