Rinuncia all’eredità: non è valida se non si presenta l’inventario

debiti defunto

Sei stato chiamato all’eredità avente ad oggetto beni di cui già sei in possesso? In questo caso si perde la possibilità di rinunciare all’eredità se non si redige l’inventario entro 3 mesi.

Cos’è la rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità è uno strumento dato ai chiamati all’eredità allo scopo di poter decidere se effettivamente entrare nell’asse ereditario di un soggetto. I motivi della rinuncia possono essere di varia natura, ad esempio si può trattare di motivi di ordine morale, come nel caso in cui una persona non ha voluto avere a che fare con un congiunto e decide di non volere i suoi beni neanche dopo la morte della persona. Possono però essere anche motivi di ordine economico, ovvero se si ha il sospetto che il patrimonio sia incapiente rispetto ai debiti contratti dal soggetto, si può decidere di non accettare l’eredità.

Qualunque sia il motivo di tale scelta, è necessario rispettare delle procedure specifiche e in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha stabilito che chi vuole rinunciare all’eredità deve fare l’inventario. La regola generale prescrive che la rinuncia deve essere effettuata entro 10 anni dall’apertura della successione testamentaria. Vi sono però delle eccezioni e oggi ci interessa una di esse, cioè il caso in cui il chiamato sia già in possesso dei beni.

Rinuncia all’eredità quando gli eredi sono già in possesso dei beni

Nel caso in esame occorre fare delle precisazioni. Trova applicazione l’articolo 485 del Codice Civile il quale stabilisce che coloro che per vari motivi sono in possesso dell’eredità entro tre mesi dall’apertura della successione devono fare l’inventario. Se non procedono in tal senso, l’eredità si intende accettata e quindi si perde la possibilità di esercitare la rinuncia all’eredità. Se gli eredi hanno iniziato a redigere l’inventario, ma non riescono a completarlo nell’arco di 3 mesi, possono chiedere al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non può eccedere i tre mesi.

Questo è il caso che interessa nel concreto, cioè i chiamati all’eredità erano già in possesso dei beni. Si verifica ciò nel caso in cui Tizio lasci, ad esempio, in eredità al figlio Caio una casa e costui vive già nella casa, oppure un’azienda che il soggetto già dirige, un terreno che già coltiva.

Ordinanza n°36080 Corte di Cassazione

Nel caso trattato con l’ordinanza n. 36080/2021, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a notificare collettivamente agli eredi del contribuente una cartella di pagamento. Gli eredi avevano proposto ricorso e si erano opposti alla stessa indicando come motivazione la rinuncia all’eredità con efficacia retroattiva, in applicazione dell’articolo 521 del codice civile, presentata però successivamente alla notifica.

Il tribunale in primo e in secondo grado (Commissione Tributaria Provinciale e Regionale), avevano accolto la tesi del contribuente. La CTR aveva addirittura azzardato come motivazione il fatto che non vi era la prova sufficiente del fatto che gli eredi avessero il possesso dei beni. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il domicilio fissato presso l’immobile oggetto dell’eredità poteva essere considerato prova del possesso.

A questo punto l’Agenzia delle Entrate si rivolge alla Suprema Corte che capovolge le pronunce del giudice di prime e seconde cure.

Secondo l’Agenzia delle Entrate gli eredi non avevano provveduto a dimostrare di avere presentato l’inventario dei beni nei termini previsti e di conseguenza erano divenuti eredi a tutti gli effetti.

La Corte di Cassazione ha effettivamente sposato la tesi dell’Agenzia delle Entrate, la questione è stata quindi rimandata alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione che dovrà quindi dirimere la questione.

Come comportarsi in caso di eredità

In sintesi, se non si vuole essere esposti al rischio di dover pagare i debiti del de cuius è necessario provvedere ad accettare con beneficio dell’inventario, oppure rinunciare all’eredità. Se però si è già in possesso dei beni dell’eredità occorre entro tre mesi redigere l’inventario. Se non si provvede si sarà tenuti a pagare i debiti del de cuius. nel nostro caso erano verso l’Agenzia delle Entrate, ma potrebbero esservi anche altri creditori che comunque potrebbero aggredire l’eredità e in caso di incapienza i beni degli eredi.

Per conoscere la procedura per eseguire correttamente la rinuncia all’eredità, leggi l’articolo: Rinuncia all’eredità: caratteristiche, limiti e procedura