Società tra Avvocati (StA) dal primo gennaio potrà essere operativa

società tra avvocati

La Società tra Avvocati, o StA, è stata prevista dall’articolo 4 bis della legge 247 del 2012 recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Di fatto però il completamento della disciplina si è avuto solo di recente con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n° 278 del 22 novembre 2021 del relativo Regolamento. Proprio per questo la StA potrà effettivamente nascere dal 1° gennaio 2022.

La forma della Società Tra Avvocati

La Società tra Avvocati in realtà non è esattamente una nuova forma societaria, ma una sorta di ibrido tra forme già presenti nel nostro ordinamento e regole dettate in modo puntuale per questa tipologia di attività o meglio per questo “metodo” di svolgimento della professione legale.

L’articolo 4 bis della legge 247 del 2012 stabilisce che l’esercizio in forma societaria della professione forense è ammessa in forma di:

Naturalmente le StA dovranno seguire lo schema della tipologia di società scelta e quindi dovranno approvare gli atti societari, come lo Statuto e svolgere le varie pratiche propedeutiche all’esercizio dell’attività.

Tali società devono iscriversi in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale della circoscrizione in cui ricade la sede della società stessa.

Le forme societarie ammesse non comprendono invece le mutue assicuratrici che invece possono essere utilizzate come schema per la StP, cioè per la Società tra Professionisti.

Affinché possa costituirsi, i soci che rappresentano almeno i 2/3 dei voti o i 2/3 del capitale sociale devono essere iscritti all’ordine degli avvocati. Questo implica che nella Società tra Avvocati possono esservi membri “esterni”, cioè che non esercitano la professione forense, ma devono essere in minoranza. Inoltre l’organo di gestione della StA deve essere formato dai soci e questi devono essere in maggioranza avvocati.

Responsabilità personale dei soci della StA nei confronti dei clienti

Ferma la responsabilità societaria, appare altrettanto chiaro il presupposto che le prestazioni nei confronti dei clienti si intendono di tipo personale e devono essere fornite da soggetti abilitati a esercitare la relativa professione. In caso di conflitto di interessi tra il professionista, o la StA, e il cliente, lo stesso deve essere comunicato.

Il comma 5 dell’articolo 4 bis sottolinea che in seguito all’eventuale sospensione, radiazione o cancellazione di un socio dall’albo, lo stesso deve essere escluso anche dalla Società tra Avvocati. Viene in questo modo tutelato l’affidamento del cliente che trovando presso la società un determinato professionista è indotto a pensare che possa esercitare la professione.

Appare evidente dalle disposizione il principio che vuole tale società formata da soggetti che possono esercitare la professione forense, quindi non si tratta di un’attività imprenditoriale, come generalmente viene intesa quella svolta in forma societaria, e secondo alcuni giuristi, l’avvocato non assume il ruolo di imprenditore, ma resta un soggetto che mette a disposizione una prestazione di tipo intellettuale.

Dal punto di vista pratico le Società tra Avvocati, sono tenute a indicare in modo formale nella denominazione societaria che appunto si tratta di una StA.

Il Regolamento della Società tra Avvocati

La disciplina prevista dall’articolo 4 bis non è però operativa e al comma 6 ter si sottolinea che Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve entro un anno emanare il regolamento operativo. Naturalmente i tempi si sono dilatati e il regolamento ha visto la luce solo il 22 novembre 2021.

Il Regolamento della StA si sofferma in particolar modo sulla parte fiscale e sottolinea all’articolo 3 che entro il 30 settembre di ogni anno deve essere inviata la comunicazione relativa al volume complessivo di affari ai fini IVA realizzato nell’anno precedente. Tale comunicazione deve essere effettuata anche se il riscontro finale è pari a 0 o addirittura se è negativo. Devono inoltre essere comunicati i dati inerenti il reddito complessivo, gli utili anche se non distribuiti e i compensi spettanti a ciascun socio.

Per adempiere a tali obblighi è disponibile il modello 5 Ter dove ogni sezione deve essere completata con i dati prima visti e devono essere inserite anche le informazioni inerenti eventuali variazioni ad accertamenti fiscali divenuti definitivi. Con la compilazione del modello 5/ter devono essere versati anche i contributi integrativi pari al 4% sull’intero volume di affari annuo e questo si calcola anche su eventuali entrate non ancora incassate.

La Società tra Avvocati, così come disciplinata dall’articolo 4 bis della legge 247 del 2012 (modificata dalla legge 124 del 2017) e dal regolamento operativo ora sintetizzato potrà essere costituita a partire dal 1° gennaio 2022.

I vantaggi della StA

I vantaggi della Società tra Avvocati possono essere importanti sia per i professionisti, sia per i clienti. I secondi, in caso di errore, oltre a poter beneficiare dell’assicurazione obbligatoria che ogni professionista deve avere, possono fare affidamento anche sul capitale della società e di conseguenza vi è una maggiore possibilità di avere un ristoro. Inoltre la società per il benessere di tutti i soci tende a escludere professionisti non meritevoli. In realtà già la legge che regola le professioni forensi in tutto il suo impianto completo sottolinea proprio la necessità di far in modo che la professione di avvocato sia esercitata secondo il principio meritocratico, quindi non stupisce questa maggiore tutela.