Sono detraibili le spese mediche pagate dall’assicurazione? A questo dubbio ha risposto recentemente la Giustizia Tributaria della Regione Piemonte con la sentenza numero 640/3 del 2021. In particolare, i giudici hanno deciso che le spese mediche che vengono sostenute direttamente dall’assicurazione sono indetraibili per il contribuente. La motivazione risiede nel fatto che, non essendo sostenute dal contribuente, non sono a suo carico, pur avendo versato premi assicurativi non detraibili e nemmeno deducibili.
Le spese sanitarie detraibili sono quelle per le quali si applica il bonus del 19%. Si tratta della detrazione spettante per tutta una serie di spese mediche, tra le quali si ricordano:
I giudici si sono espressi in merito al caso di un contribuente che aveva presentato domanda di rimborso dell’Irpef, non avvenuto in quanto la dichiarazione dei redditi mancava di alcune spese mediche pagate direttamente dall’assicurazione. Nella dichiarazione dei redditi, pertanto, non erano inserite queste spese che erano inerenti a cure prestate per un figlio fiscalmente a carico. Il richiedente richiedeva quindi l’applicazione della detrazione del 19% per le spese mediche e il rimborso dell’Irpef.
Le spese cui fa riferimento il richiedente dovrebbero rientrare, secondo la sua versione, in quelle relative al contribuente secondo quanto prevede l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986. Tuttavia, il Ctr del Piemonte ha respinto la richiesta individuando nell’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) tutti gli oneri deducibili o detraibili. In base all’elenco, le spese mediche devono essere sostenute dal contribuente per se stesso o per i soggetti fiscalmente a suo carico nell’anno di riferimento della dichiarazione dei redditi.
Caso diverso è quello in base al quale le spese sanitarie siano state anticipate dal richiedente e poi rimborsate dall’assicurazione. In questa situazione, le spese sanitarie si considerano a carico del contribuente se successivamente rimborsate dalla compagnia assicuratrice. La condizione da rispettare è che sui premi pagati non vengano applicati altri benefici fiscali. Tuttavia, non è questo il caso riguardante il soggetto richiedente che aveva ottenuto il pagamento diretto delle spese sanitarie da parte della compagnia di assicurazioni.
Gli articoli inerenti la questione presi in esame dai magistrati della Giustizia Tributaria riguardano, in definitiva:
Per ulteriori chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese sanitarie è possibile verificare anche la circolare numero 7/E del 2021 dell’Agenzia delle entrate.
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