Superbonus 110% e requisito APE in condominio con interventi privati, si può fare
Superbonus 110% e sismabonus mettono di fronte l’amministratore di condominio e l’assemblea condominiale a varie problematiche inerenti, in primo luogo, il contratto di appalto. Quest’ultimo è disciplinato dagli articoli a partire dal 1655 del Codice civile. Si tratta del contratto mediante il quale una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro.
In ambito di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori rientranti nel superbonus 110%, per prassi si parla di “appalti integrati”, che si ritrovano già nei contratti di lavori pubblici. Data la complessa disciplina, è necessario prestare particolare attenzione a quegli aspetti che potrebbero presentare le maggiori problematicità.
Tra le clausole da non accettare nel contratto inerente il superbonus 110% vi è quella in cui l’amministratore, che agisce da committente, garantisca all’appaltatore la regolarità urbanistica dell’edificio. Tale garanzia deve essere attestata dai tecnici. È da evitare anche la clausola per la quale l’appaltatore si possa ritenere libero di cedere il contratto a terzi mediante l’invio di una normale raccomandata all’amministratore. Da evitare, inoltre, la piena libertà nel ricorso ai subappaltatori senza poter prestare opposizione per validi motivi.
Tra le modalità di fruizione del superbonus 110%, è opportuno scegliere lo sconto in fattura nel momento in cui l’efficacia del contratto risulti sospesa all’ottenimento di quanto richiesto, in termini di finanziamento, alla banca. Il finanziamento serve per saldare lo stato di avanzamento dei lavori (Sal). Sullo sconto in fattura è necessaria la verifica dei massimali di spesa disciplinati dalle norme. In tal caso, è opportuno inserire il dato corretto sulle unità immobiliari e le eventuali pertinenze rientranti nell’edificio. Si tratta di un’accortezza utile per avere certezza di avere a disposizione i documenti necessari per la verifica delle pertinenze stesse.
Nel contratto dei lavori devono essere indicati chiaramente:
Ai fini del beneficio del superbonus 110%, è necessario altresì indicare chiaramente nel contratto dei lavori da fare:
Può capitare che, dopo la stipula del contratto dei lavori da fare ai fini del superbonus 110%, possano sopraggiungere eventi non prevedibili e non imputabili all’appaltatore. Quest’ultimo può ritenere di dover procedere con delle modifiche al progetto originario dei lavori. Le modifiche possono essere o meno accettate dal committente dei lavori. Il contratto potrà contenere, dunque, anche eventuali incrementi di corrispettivo per questi casi.
A decorrere dal giorno di emissione del certificato di ultimazione dei lavori validi per il superbonus 110%, l’appaltatore deve stipulare la polizza indennitaria per i casi di rischio di rovina dell’opera. La rovina può essere anche parziale. La polizza a copertura dei rischi deve avere validità decennale con decorrenza dall’emissione del certificato di fine dei lavori. Tra i rischi coperti dalla polizza vi sono anche quelli relativi all’errata posa in opera o ai difetti dei prodotti utilizzati.
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