Superbonus 110% e requisito APE in condominio con interventi privati, si può fare
Sono vari gli adempimenti richiesti a chi usufruisce del superbonus 110% in vista della fine dell’anno. Chi ha la partita Iva a regime forfettario può arrivare alla cessione del credito o allo sconto in fattura, ma seguendo opportune indicazioni. Altri adempimenti sono richiesti per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) e i relativi pagamenti. Infine, risulta opportuno soffermarsi sull’invio della comunicazione all’Enea entro il 16 marzo prossimo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Le partite Iva del regime forfettario, nell’utilizzo del superbonus 110%, non possono detrarre in modo diretto nella dichiarazione quanto spettante. Possono procedere però con la cessione del credito di imposta, trasferendo il beneficio a terzi. L’impossibilità della detrazione diretta nella dichiarazione deriva, come ha spiegato l’Agenzia delle entrate, dal fatto che si tratterebbe di una detrazione dall’imposta lorda. La spiegazione vale per i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva o alla tassazione separata.
Per questa ragione, la detrazione del superbonus 110% può essere effettuata dalle partite Iva del forfettario con lo sconto in fattura o con la cessione del credito a terzi. E il credito di imposta si può trasferire anche ai fornitori o a chi risulta cessionario nel contratto di appalto che siano in regime di partita Iva forfettaria o dei minimi. Questi soggetti terzi possono, a loro volta, usare il credito di imposta per pagare l’imposta sostitutiva spettante.
Ulteriori indicazioni sono da seguire per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dello sconto in fattura e della cessione del credito. Tale comunicazione deve essere inoltrata entro il 16 marzo 2022 per le spese effettuate durante il 2021. Ragione per la quale non risulterebbe possibile asseverare uno stato di avanzamento dei lavori (Sal) con data al 31 dicembre 2021 rispetto al giorno in cui verrà predisposta la pratica e inviata telematicamente all’Enea, adempimento che va effettuato a gennaio, febbraio e fino al 10 marzo prossimo.
L’impossibilità, in particolare, è dettata dal fatto che non è possibile inserire manualmente nell’allegato numero 2 della comunicazione, la data dello stato di avanzamento dei lavori e dell’effettiva asseverazione al 31 dicembre 2021, che è antecedente rispetto all’invio della pratica all’Enea. L’alternativa, per i tecnici, è quella di effettuare l’asseverazione per lo stato di avanzamento dei lavori di corsa, entro il 31 dicembre 2021. Ciò rendendo di fatto inutile la scadenza della comunicazione del 16 marzo 2022.
In merito al superbonus 110% e allo stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2021 è da osservare, inoltre, che devono essere rispettate determinate condizioni per avvalersi dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta. La prima condizione è che, al 31 dicembre 2021, i lavori devono essere della percentuale non inferiore al 30% del Sal e devono risultare per lo meno iniziati. Questo adempimento viene osservato mediante il rilascio dell’asseverazione dei requisiti tecnici e l’effettivo avanzamento dei lavori, oltre alla congruità delle spese.
Inoltre, per i lavori del superbonus 110% riguardanti i condomini e i privati che vogliano adottare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, è necessario che le inerenti spese debbano essere state già pagate. Tutti e due le condizioni (il Sal del 30% minimo certificato e le spese già pagate) devono essere verificate nello stesso anno di imposta. Pertanto, i lavori svolti nel 2021 devono rispettare le condizioni entro il prossimo 31 dicembre. In attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, l’allegato 2 della comunicazione da inviare all’Enea contiene come unica data quella nella quale si predispone la pratica per l’invio.
Pertanto si dovrà considerare, ai fini dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, che:
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