Adeguamento indennità di accompagnamento 2022 dell’INPS

L’INPS con la circolare 197 del 23 dicembre 2021 ha provveduto all’adeguamento dell’indennità di accompagnamento 2022 riconosciuta a coloro che hanno un’invalidità del 100% e, di conseguenza, non essendo autonomi hanno bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro prestando assistenza continua.

Adeguamento indennità di accompagnamento all’inflazione

L’INPS nella circolare rende noto che, al fine di consentire agli aventi diritto di percepire già dal mese di gennaio importi adeguati all’inflazione, ha ritenuto di dover procedere in anticipo avendo in considerazione l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021. In quel periodo lo stesso corrispondeva all’1,6%. L’INPS però sottolinea che nel corso del primo trimestre dell’anno 2022 provvederà ad adeguare nuovamente gli importi attraverso un indice di perequazione aggiornato.

L’assegno di accompagnamento previsto per il 2021 era di 522,10 euro mensili e passa nel 2022 a 528,94 euro al mese. Si tratta quindi di un aumento di poco più di 6 euro.

Assegno di accompagnamento per ciechi totali

Diverso è il caso dell’assegno riconosciuto ai ciechi totali (ex articolo 1 della legge 406/1968), per loro l’assegno di accompagnamento per il 2021 era di 938,35 euro mensili e nel 2022 l’importo viene aumentato a 954,30 euro mensili .

Ultime informazioni sull’indennità di accompagnamento 2022

Ricordiamo che l’INPS eroga l’assegno di accompagnamento, a differenza di altri assegni, ad esempio quello di invalidità civile e i trattamenti pensionistici, per 12 mensilità e non 13 mensilità.

Non percepiscono l’indennità di accompagnamento coloro si trovano in condizione di ricovero gratuito presso strutture per periodi superiori a 30 giorni. Inoltre non percepiscono tale assegno coloro che hanno il riconoscimento di indennità analoghe di accompagnamento, come nel caso di invalidità a causa di guerra, ragioni di servizio o lavoro. In questo caso il soggetto può optare per il servizio economicamente più conveniente. L’assegno di accompagnamento è inoltre cumulabile con assegno di invalidità civile, inabilità e altri trattamenti pensionistici, ad esempio la pensione di vecchiaia o pensioni indirette, ad esempio la pensione superstiti.

Nadia Pascale

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