Assegno unico figli, Isee se in famiglia ci sono divorziati, altri familiari, separati mai sposati, padre risposato

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La pratica dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) ai fini della presentazione della domanda per l’ottenimento dell’Assegno unico per i figli può generare difficoltà nell’individuazione dei membri della famiglia richiedente. La definizione del nucleo familiare diventa, pertanto, indispensabile ai fini del calcolo dell’Isee e per la determinazione della nuova misura introdotta nel 2022. Possono presentarsi, infatti, casi di famiglie allargate, di presenza di altri familiari, del padre risposato o della presenza di un figlio maggiorenne, di genitori mai sposati o di uno dei due che viva all’estero. Infine, è da prendere in considerazione anche il caso di un genitore straniero.

Isee, come si calcola l’indicatore se si tratta di famiglia allargata ai fini dell’Assegno unico per i figli?

In linea di massima, la famiglia è composta, ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia. Il documento si può richiedere all’anagrafe comunale. Tuttavia, rispetto a questa regola generale, si possono verificare vari casi. Ad esempio, i due coniugi possono avere una differente residenza. Ciò può presentarsi nel caso della domanda di Assegno unico quando la madre divorziata e con due figli minori ha un nuovo convivente. In questo caso fanno parte sempre dello stesso nucleo familiare per il calcolo dell’Isee? I coniugi, anche se hanno una differente residenza, costituiscono un medesimo nucleo familiare per il calcolo dell’Isee. Il nuovo convivente, dunque, se figura nello stato di famiglia della madre divorziata, fa parte del nucleo familiare ai fini dell’Isee della famiglia di quest’ultima. Se scegliesse tuttavia la famiglia del coniuge, non potrebbe rientrare nel nucleo della madre divorziata.

Isee, come vanno considerati i figli maggiorenni non conviventi fino a 26 anni e oltre per l’Assegno unico?

I figli maggiorenni e fino a 26 anni e oltre, ai fini dell’Isee necessario per l’Assegno unico, se non sono conviventi, hanno diversa disciplina. Ovvero, se non hanno ancora compiuto i 26 anni fanno parte del nucleo familiare dei genitori nel caso in cui risultano a carico per il calcolo dell’Irpef. Se hanno già compiuto i 26 ani di età o li hanno superati fanno parte di un nucleo familiare a sé stante anche nel caso in cui dovessero risultare ancora a carico dei genitori. In tal caso, dunque, il figlio maggiorenne che abbia già compiuto i 26 anni o li abbia superati costituisce un nucleo familiare a parte ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Assegno unico, come bisogna considerare il padre risposato e gli altri familiari, come zii e nonni, ai fini dell’Isee?

Nel calcolo dell’Isee per l’Assegno unico devono essere inseriti anche gli altri familiari come zii e nonni, nel caso in cui risultino conviventi con la famiglia. In tal caso, fa sempre fede lo stato di famiglia: se gli altri familiari risultano presenti vanno inclusi. Il padre che si è risposato, che normalmente risulta estraneo alla famiglia di un figlio minore, deve essere incluso ai fini dell’Isee per minorenni. Si tratta di un “componente aggiuntivo”. Nell’Isee della madre dovrà essere indicato l’importo versato ai fini del mantenimento del minore. Tale disciplina incontra due limiti nei casi in cui:

  • non sia presente il provvedimento dell’autorità giudiziaria che stabilisca l’obbligo di versare il mantenimento al figlio da parte del padre risposato;
  • sia presente un provvedimento di allontanamento, di esclusione della potestà genitoriale oppure di estraneità nei rapporti economici ed affettivi.

Come calcolare l’Isee nel caso di due genitori mai sposati, con diversa residenza, e figlio minore per l’assegno unico?

Il caso dei genitori separati e mai sposati può avere due soluzioni. La situazione è quella nella quale i due genitori abbiano un figlio minore e una residenza differente. Ai fini dell’Assegno unico per il figlio minore, è necessario alternativamente:

  • presentare un’unica Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell’Isee da parte del genitore che conviva con il minore. Nella dichiarazione deve essere indicato il genitore esterno al nucleo familiare, a meno che non vi sia un provvedimento dell’autorità giudiziaria;
  • in alternativa si possono presentare due Isee diversi. Il primo si riferisce al nucleo familiare del minore e del genitore convivente, mentre il secondo fa capo al genitore esterno. Nel Documento sostitutivo unico è necessario indicare il protocollo Dsu del genitore esterno già inoltrato all’Inps.

Calcolo Isee ai fini dell’Assegno unico per genitori che lavorano all’estero o per genitore straniero

Se uno dei due genitori lavora all’estero pur avendo la residenza in Italia, la famiglia del minore ha diritto a una maggiorazione dell’Assegno unico. La condizione è che il genitore che lavora all’estero debba pagare le imposte in Italia. Se uno dei due genitori è un cittadino straniero senza codice fiscale lo si può indicare nella domanda. In tal caso, è necessario seguire nella pratica i passaggi nella sezione dei dati del figlio: “Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei 2 genitori”, “Genitore unico” e successivamente “Altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale”. Con questa procedura, quanto spetta per l’assegno viene riconosciuto a chi ha presentato richiesta senza che sia possibile procedere con la ripartizione del 50%.