Bonus edilizi, ecobonus ordinario e superbonus 110%, sisma bonus: quali visti e asseverazioni?

Nel caso di benefici dai bonus edilizi come ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110%, sisma bonus, bonus barriere architettoniche al 75%, se ci si avvantaggia della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi non ci sono particolari adempimenti da fare. Normalmente, si provvede al pagamento con il bonifico tracciabile. Gli adempimenti cambiano nel caso in cui si voglia sfruttare il beneficio fiscale nelle modalità di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione prezzi nel casso di ecobonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche

Infatti, dal 12 novembre 2021, per la detrazione con cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi consistenti in ecobonus, sisma bonus e il nuovo bonus sulle barriere architettoniche, è necessario ottemperare all’asseverazione dei prezzi e al visto di conformità. Fanno eccezione i lavori realizzati in edilizia libera e gli interventi il cui importo non ecceda i 10 mila euro, a esclusione del bonus facciate. Per l’asseverazione dei prezzi, la legge di Bilancio 2022 ha disciplinato che i prezzi Dei possono fare da riferimento per i sisma bonus, per il bonus casa e per il bonus facciate. E anche per il nuovo bonus legato all’abbattimento delle barriere architettoniche, disciplinato dall’articolo 119 ter del decreto “Rilancio”.

Ecobonus ordinario o super, che cos’è?

L’ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110% per il risparmio energetico qualificato è previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Spetta la detrazione fiscale per gli interventi in ecobonus sull’Irpef e sull’Ires del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85% da sfruttare nei successivi dieci anni. La detrazione spetta per gli interventi effettuati o da effettuare nell’ecobonus ordinario dal 1° luglio 2020 e fino al termine del 2023, sia per il superbonus 110% (che scenderà al 70% dal 2024 e al 65% dal 2025). Sono compresi nell’ecobonus anche i tre nuovi interventi rientranti tra i “trainanti” del superbonus 110%, disciplinati dal comma 1, dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. La detrazione del superbonus 110% si può sfruttare nei 4 o 5 anni successivi.

Ecobonus ordinario e super, quali visti di conformità e asseverazioni sono necessari?

Nel caso di ecobonus ordinario o per interventi in superbonus 110%, sono necessarie le autorizzazioni comunali come Cila, Cilas, Scia e permesso di costruire. Per queste ottemperanze è necessario far riferimento ai regolamenti comunali del territorio di svolgimento degli interventi. Risulta prevista anche l’emissione della fattura. Non risulta necessaria, invece, nemmeno l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea.

Ecobonus ordinario e super, serve l’asseverazione al Sue, di congruità e il visto di conformità?

Nel caso di ecobonus ordinario e superbonus 110%, risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune di riferimento. Ed è necessaria l’asseverazione di congruità (a esclusione dei bonus diversi dal superbonus 110%, dagli interventi in edilizia libera e da quelli con importo al di sotto dei 10 mila euro, oppure dal bonus facciate) anche in carta libera.

Ecobonus interventi edilizi ordinari e superbonus 110%, visto di conformità e comunicazioni all’Agenzia delle entrate

Nel caso di ecobonus per interventi edilizi ordinari o rientranti nel superbonus 110%, è necessario il visto di conformità nella comunicazione. Tale visto non si presenta solo per i bonus diversi dal superbonus 110%, se in edilizia libera o per interventi al di sotto dei 10 mila euro di importo. Non è necessario nemmeno per il bonus facciate. Inoltre, è occorrente la comunicazione dell’opzione scelta (cessione del credito di imposta o sconto in fattura) da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Sisma bonus ordinario: che cos’è e quali sono le detrazioni fiscali ammesse?

Gli interventi ammessi nel sismabonus ordinario sono disciplinati dai commi da 1 bis a 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013. Le detrazioni spettanti sull’Irpef e sull’Ires sono del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% e possono essere sfruttate nei cinque anni successivi. I lavori antisismici possono rientrare anche nel superbonus 110% (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023) con abbassamento della percentuale di detrazione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Come opera la detrazione fiscale del sisma bonus ordinario?

La detrazione opera nei 4 o 5 anni successivi. Rientrano nello sconto in fattura o nella cessione del credito di imposta anche i crediti per le misure antisismiche previste dai commi 1 bis e 1 ter, dell’articolo 16 del decreto legge 63 del 2013 per il 50%. La detrazione sale invece al 70% o all’80% per le riduzioni di una o di due classi di rischio come previsto dal comma 1 quater.

Visti e asseverazioni nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi nel superbonus 110%

Nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi ricadenti nel superbonus 110%, è previsto che si disponga di tutte le autorizzazioni comunali. Serve inoltre la fattura. Per i casi di sconto in fattura, nel caso di sisma bonus acquisiti ordinario o in regime di superbonus 110%, non è necessario il bonifico parlante per la quota non coperta dallo sconto stesso. Chi fa svolgere i lavori non deve ottemperare all’asseverazione dei requisiti tecnici da inoltrare all’Enea.

Sisma bonus ordinario o in regime di superbonus 110%: quali altri visti di conformità sono necessari?

Nel caso di interventi in regime di sisma bonus ordinario o di superbonus 110% risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia del Comune dove è situato l’immobile. L’asseverazione di congruità in carta libera deve essere ottemperata. Ma non risulta necessaria per il sisma bonus acquisti ordinario o ricadente nel superbonus 110%. Lo ha specificato l’Agenzia delle entrate nella circolare numero 16/E del 29 novembre 2021 e nella risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021. Infine, chi fa svolgere i lavori deve ottemperare al visto di conformità nella comunicazione. Rimangono esclusi gli interventi non rientranti nel superbonus 110%, i lavori in edilizia libera o quelli di importo entro i 10 mila euro. Inoltre, risulta essere sempre necessario comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione scelta. In questo caso se si tratta di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta.