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Si amplia il credito di imposta sul bonus investimento per i beni Industria 4.0 secondo quanto dispone la legge di Bilancio 2022. L’agevolazione durerà fino a tutto il 2025, ma occorre prestare attenzione al fatto che il bonus rientra anche nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr): potrebbero nascere incompatibilità con altre agevolazioni fiscali. I beni oggetto di credito di imposta sono quelli materiali e immateriali 4.0, ai quali vanno aggiunte le disposizioni relative ai beni ordinari. Ovvero fuori dalle tabelle A e B di applicazione del bonus investimenti.
Le agevolazioni fiscali del bonus investimenti in beni Industria 4.0 sono state modificate dalla legge di Bilancio 2022 al comma 44. Infatti le imprese, nell’applicare le detrazioni del credito di imposta relative al bonus investimenti, dovranno verificare che le agevolazioni non contrastino con le misure previste dal Pnrr. Il bonus investimenti rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2025. La proroga al 30 giugno 2026 avverrà con la prenotazione che deve essere confermata dal venditore di beni. Risulta necessario l’acconto di minimo il 20%. La regola del primo semestre dell’anno successivo vale per la maggior parte dei bonus.
Le agevolazioni del bonus investimenti su beni materiali dell’Industria 4.0 risultano dalla tabella A allegata alla legge 232 del 2016. In particolare i beni che sono stati prenotati entro il 31 dicembre 2021 e che vengano consegnati entro il 30 giugno prossimo, prevedono il credito di imposta del:
Per i beni materiali 4.0 acquistati nel 2022 e per quelli prenotati entro il 1° semestre del 2023 le percentuali si riducono, rispettivamente, al 40%, al 20% e al 10% con massimale di 20 milioni di euro. I beni acquistati nel 2023, 2024, 2025 e prenotati entro il 30 giugno 2026 hanno le percentuali di credito di imposta rispettivamente: del 20%, del 10% e del 5% con massimale di 20 milioni di euro.
Per i beni immateriali e, in particolare, per l’acquisto di software è necessario consultare la tabella B della legge 232 del 2016. In particolare, la legge di Bilancio 2022 ha stabilito le percentuali di credito di imposta sull’acquisto di questi beni nel per i beni acquistati entro il 31 dicembre 2023 e per quelli prenotati entro il primo semestre del 2024 del 20%. Il massimale di acquisto è fissato in un milione di euro. Per i beni acquistati nel 2024 e prenotati entro il 30 giugno 2025 il credito di imposta si riduce al 15%; per i beni acquistati nel 2025 e per quelli prenotati entro il 30 giugno 2026 il credito di imposta è del 10%. Il massimale di spesa rimane fissato a un milione di euro.
Per quanto concerne il credito di imposta ordinario applicato per l’acquisto di beni materiali non rientranti nelle tabelle A e B – e dunque non rientranti nell’Industria 4.0 – con beneficio anche per i liberi professionisti, le percentuali (in riduzione) sono le seguenti:
Per l’acquisto di beni immateriali ordinari, non rientranti tra quelli Industria 4.0, l’applicazione del bonus investimenti permette i seguenti crediti di imposta:
Sulla cumulabilità dell’acquisto dei beni rientranti nel bonus investimenti dell’Industria 4.0 con altri benefici fiscali vale la regola generale fissata dalla legge di Bilancio 2021 (ultimo comma dell’articolo 1059). Nel dettaglio, il beneficio del credito di imposta del bonus investimenti risulta cumulabile con altri benefici fiscali sugli stati costi purché tale cumulo rientri all’interno del limite del costo sostenuto.
Per quanto concerne la cumulabilità del credito di imposta del bonus investimenti dei beni Industria 4.0 con le misure del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) è necessario rifarsi alla circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze numero 21 del 2021 che recepisce il Regolamento Ue numero 241 del 2021. In particolare, l’articolo 9 del Regolamento comunitario prevede il divieto di cumulo delle misure del Pnrr con le risorse ordinario del bilancio statale.
Nel dettaglio, la cumulabilità del credito di imposta del bonus investimenti deve integrarsi con le disposizioni contenute nella misura “Investimento 1, Transizione 4.0 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (M1 C1-1). Tale misura prevede il credito di imposta per l’acquisto di beni materiali e immateriali 4.0 e di quelli standard da non cumulare con il credito di imposta del bonus investimenti. Nella compilazione del quadro RU, in particolare, è necessario prestare attenzione agli errori o alle omissioni di difficile risoluzione. I codici tributo da utilizzare sono contenuti nella risoluzione numero 68/E del 2021.
Sulla cumulabilità del bonus ordinario sul credito di imposta per l’acquisto di beni materiali e immateriali previsti dal codice tributo 6935 (ovvero i beni non rientranti nelle tabelle A e B, perciò ordinari), la quota finanziata dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza è unicamente quella relativa ai beni immateriali ordinari. Tuttavia, quanto descritto deve integrarsi con la circolare del ministero dell’Economia e delle finanze numero 33 di fine 2021. Tale comunicazione ha chiarito che le diverse misure, quella comunitaria e quella nazionale, possono finanziare l’acquisto di uno stesso bene purché i due incentivi non si sovrappongano e riguardino quote diverse di costi senza superare il 100% del costo relativo all’acquisto stesso.
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