È in dirittura di arrivo il bonus locazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 a favore delle imprese operanti nel settore turistico. Il relativo provvedimento è contenuto nel decreto “Sostegni ter”, ma dovrà avere l’ok della Commissione europea. Infatti, come già successo per le modifiche dell’articolo 77 del decreto legge numero 104 del 2020, il credito di imposta sui canoni di locazione verrà riconosciuto per gli immobili che non siano a uso abitativo. Ma il bonus locazioni, già introdotto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio” (numero 34 del 2020), potrà essere utilizzato dalle imprese interessate solo dopo l’ok dell’Unione europea.
Il che significa che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto “Sostegni ter”, il bonus locazioni rimarrà temporaneamente in stand by. Se le imprese dovessero utilizzare il bonus prima del via libera della Commissione europea, verrebbero penalizzate ai sensi del comma 4, dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del 1997. La pena pecuniaria prevista in questi casi ammonta al 30% del credito di imposta utilizzato.
Il bonus locazioni del 2022 potrà essere richiesto dalle seguenti imprese operanti nel turismo:
Le imprese richiedenti dovranno avere un volume di compensi o di ricavi che non eccedano i 5 milioni di euro riferiti all’anno 2019. Rispetto al decreto “Sostegni bis” del 2021, si tratta di un volume di ricavi ridotto a un terzo (15 milioni di euro lo scorso anno).
Il decreto “Sostegni ter” provvede a modificare il bonus locazioni 2022 nella sua struttura. Le modifiche riportano il credito di imposta all’impianto delineato dall’articolo 28 del decreto legge 34 del 2020. Infatti, per la richiesta del bonus locazioni, le imprese operanti nel settore del turismo dovranno dimostrare un calo dei corrispettivi o del fatturato da gennaio a marzo 2022 pari a non meno del 50% rispetto allo stesso trimestre del 2019. La misura del credito di imposta è pari al 60% rispetto all’importo mensile dei seguenti canoni:
In ogni caso, gli immobili devono essere destinati a svolgere le attività commerciali, industriali, agricole, artigianali o di interesse turistico. Nel caso in cui si tratti di lavoro autonomo, l’immobile deve essere adibito all’esercizio abituale della professione.
Rispetto al bonus locazioni del 2021, disciplinato dal decreto “Sostegni bis”, cambia dunque il sistema di calcolo del credito di imposta. Nel provvedimento dello scorso anno, infatti, era previsto il calcolo su base annuale. E, pertanto, il calcolo si basava sull’importo medio mensile di fatturato o dei corrispettivi relativi al periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 in rapporto al periodo annuale precedente, ovvero dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Rispetto all’edizione 2021, il bonus locazioni ha aumentato la percentuale di perdita del fatturato al 50% rispetto al 30% applicato un anno fa.
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