Cartelle esattoriali 2022: proroga e decadenza dopo 5 rate, resta da pagare l’aggio

Si amplia l’arco temporale di pagamento delle cartelle esattoriali notificate fino al 31 marzo 2022. I contribuenti avranno più tempo per pagarle, fino a 180 giorni dalla data della notifica. La decadenza invece torna a scattare dopo cinque rate non pagate. A procedere con l’estensione dei termini di pagamento è stata la legge di Bilancio 2022 (legge numero 234 del 2021) che ha confermato e prolungato quanto già previsto dal decreto Fisco Lavoro all’articolo 2 del decreto legge numero 146 del 2021.

Cartelle esattoriali, entro quando bisogna pagarle?

L’estensione della scadenza di pagamento è prevista per le cartelle esattoriali che vengono notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo del 2022. I contribuenti avranno 180 giorni di tempo per procedere con il versamento a partire dalla data della notifica. Le ultime scadenze di pagamento saranno fissate a fine settembre prossimo. Già il decreto legge Fisco Lavoro aveva esteso i termini di pagamento delle cartelle esattoriali da 60 a 180 giorni. In particolare, il provvedimento si riferiva alle cartelle notificate tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021.

Cartelle esattoriali, termine di pagamento a 180 giorni: sono dovuti gli interessi o procedure cautelari o pignoramento?

La legge di Bilancio 2022 ha provveduto a prolungare i termini di pagamento delle cartelle relative al primo trimestre dell’anno. All’interno della scadenza dei sei mesi per il pagamento non sono dovuti gli interessi di mora. Analogamente, nello stesso periodo non si possono attuare procedure cautelari o avviato il pignoramento. Rimane invariato, invece, il termine per presentare il ricorso fissato in 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

Cartelle esattoriali a 180 giorni, va pagato l’aggio? Ecco la risposta dell’Agenzia delle entrate

Sulle cartelle esattoriali che rientrano nel prolungamento della scadenza di pagamento a 180 giorni, deve essere pagato l’aggio? A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate riportando la regola consueta che vuole l’applicazione dell’aggio dal 3% al 6% quando il pagamento viene effettuato dopo i consueti 60 giorni. Con la maggiore concessione di tempo per il pagamento delle cartelle esattoriali ricevute fino a marzo prossimo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non si può procedere con il raddoppio dell’aggio. Pertanto, per tutte le cartelle rientranti nei termini dei 180 giorni, l’aggio rimane invariato al 3%, senza raddoppiare.

Cartelle esattoriali, cosa cambia per gli accertamenti esecutivi o a seguito di sentenza della Cpt

Non risultano esserci novità dalla legge di Bilancio 2022 per quanto concerne i pagamenti derivanti dagli accertamenti esecutivi e quelli emessi in seguito alle sentenze dei Consulenti tecnici di Ctp. Nel primo caso, i pagamenti devono essere effettuati entro i termini ordinari. Se si tratta di un atto impoesattivo originario, la scadenza coincide con la data entro la quale sia possibile presentare ricorso. Se si tratta, invece, di atto impoesattivo secondario (dopo sentenza dei Ctp), la scadenza di pagamento è fissata in 60 giorni.

Cartelle esattoriali e domanda di rateazione di quanto dovuto: torna la decadenza con 5 rate non pagate

Per le cartelle notificate nel 2022, i contribuenti potranno chiedere la rateazione all’agente della riscossione. La rateazione torna a essere applicata con le misure consuete. Ciò vuol dire che non dovranno essere più applicate le agevolazioni vigenti durante il periodo di emergenza sanitaria ed economica. La causa di decadenza della rateazione, dal 1° gennaio 2022, è tornata a essere quella del mancato pagamento di cinque rate.

Cartelle esattoriali, quali notifiche non rientrano nel beneficio di pagamento di 180 giorni?

Infine, tra le cartelle che i contribuenti possono ricevere, non rientrano nel beneficio del prolungamento della scadenza a 180 giorni:

  • le ingiunzioni fiscali pervenute dai comuni;
  • quelle arrivate da concessionari privati che non si avvalgono dell’Agenzia delle entrate Riscossioni.

I termini di pagamento, in tutti questi casi, rimangono fissati a 60 giorni dalla data di notifica della cartella.