Congedi per padri lavoratori e tutela paternità: la disciplina

congedi per padri lavoratori

Siamo abituati a sentire parlare dei diritti delle madri lavoratrici, dimenticando però spesso che il ruolo di cura affidato quasi esclusivamente alle madri va ad incidere sulla loro carriera e che invece un’equa ripartizione del lavoro di cura potrebbe aiutarle ad avere parità salariale, come indicato dall’articolo 37 della Costituzione, e a ridurre il tasso di disoccupazione femminile. Ecco perché ora elencheremo i vari diritti e congedi per padri lavoratori.

Congedi per padri lavoratori: il congedo di paternità

La disciplina dei congedi per padri lavoratori è inserita nel Testo Unico per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità o semplicemente decreto legislativo 151 del 2001. Questa disciplina va a riordinare la materia in quanto in passato era disciplinata da diverse normative e non era facile avere un quadro chiaro. Ricordiamo che in questo caso ci concentriamo sui congedi per padri lavoratori, quindi tralasceremo la disamina dei diritti riconosciuti alle madri. La prima cosa da sottolineare è che il legislatore ha forse avuto poca lungimiranza nel “nominare” i vari istituti, infatti si parla di congedo di paternità, congedo di paternità obbligatorio e congedi parentali, per istituti che sono completamente diversi per trattamento e presupposti, con il rischio così di generare confusione.

Congedo di paternità

L’articolo 28 del Testo Unico prevede in primo luogo il congedo di paternità, si tratta di una misura residuale, cioè può essere usufruita dal padre, in luogo della madre, solo nel caso in cui la madre non possa godere del congedo di maternità obbligatorio e cioè:

  • la madre non effettui il riconoscimento, quindi l’unico a riconoscere il nato sia il padre;
  • nel caso di morte della madre o grave infermità della stessa;
  • in caso di affidamento esclusivo del nato al padre.

Si tratta del congedo obbligatorio solitamente riconosciuto alla madre e che si estende dai 2 mesi antecedenti il parto a 3 mesi successivi al parto, in alcuni casi può essere fruito dal mese precedente alla data prevista per il parto e 4 mesi successivi. In ogni caso, il padre può fruire solo del congedo di paternità successivo alla nascita del figlio.

Il padre in questi casi può usufruire del periodo che sarebbe spettato alla madre, se il parto avviene prematuramente il periodo non usufruito prima della nascita viene utilizzato dopo la nascita. Il congedo prevede quindi la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di 3 o 4 mesi dalla nascita del figlio ( o il periodo maggiore previsto in caso di nascita prematura) con diritto a mantenere il posto di lavoro e la retribuzione.

Il congedo di paternità spetta anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma nei limiti previsti dall’articolo 66 del Testo Unico. Inoltre spetta per adozione e affidamento nel caso in cui il congedo previsto dall’articolo 26 non sia richiesto dalla madre lavoratrice.

Come si può notare si tratta di un istituto residuale che non deve essere confuso con il congedo obbligatorio di paternità.

Cos’è il congedo obbligatorio di paternità?

Il congedo obbligatorio di paternità è una misura prevista in via sperimentale dalla Legge Fornero (legge 92 del 2012) per gli anni 2013- 2015, di seguito tale misura è stata prorogata di anno in anno prevedendo però delle leggere variazioni inerenti la durata del periodo di congedo obbligatorio. Nell’ultima versione, prima della legge di bilancio per il 2022, era previsto che il padre usufruisse del congedo obbligatorio di paternità per un periodo di 10 giorni nell’arco dei primi 5 mesi di vita del bambino. La legge di bilancio per il 2021 inoltre aveva previsto tale obbligo anche nel caso di morte perinatale del figlio.

Congedi per padri lavoratori: disciplina del congedo di paternità obbligatorio nella legge di bilancio 2022

Con la legge di bilancio 2022 ci sono ulteriori novità, infatti il congedo obbligatorio di paternità diventa una misura stabile, quindi termina la fase sperimentale, non sarà più necessario continuare a prorogare tale misura di anno in anno in quanto diventa strutturale. La legge di bilancio 2022 nel trattare in modo definitivo il congedo obbligatorio di paternità stabilisce che la sua durata è di 10 giorni da usufruire nei primi 5 mesi di vita del bambino, sia in un’unica soluzione, sia attraverso più richieste frazionate. Il padre potrà usufruire anche di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, ma questo dovrà essere sottratto al congedo riconosciuto alla madre.

Il congedo obbligatorio di paternità deve essere obbligatoriamente usato dal padre, questo evita che le aziende possano adottare sotterfugi per non riconoscere tale diritto. Spetta anche in caso di adozione o affidamento, in questo caso i 5 mesi iniziano a decorrere dal momento di ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento nazionali e dall’ingresso del minore in Italia in caso di adozione internazionale.

Il congedo obbligatorio di paternità è una misura indipendente dal congedo di maternità obbligatorio ( si tratta a ben vedere di due istituti completamente diversi, ecco perché il legislatore, a giudizio della scrivente, avrebbe dovuto usare una diversa terminologia al fine di non generare confusione) e quindi i giorni possono essere fruiti anche contemporaneamente rispetto al congedo di maternità.

Il congedo parentale

L’ultimo congedo per padri lavoratori previsto e che è stato studiato al fine di mitigare il ruolo di cura della madre, è il congedo parentale. Si tratta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuto al padre e alla madre. Questo periodo spetta ai lavoratori dipendenti in costanza di lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi da distribuire nei primi 12 anni di vita del bambino. Complessivo vuol dire che, sommando i periodi di congedo parentale riconosciuti alla madre ai periodi di congedo parentale riconosciuti al padre, il risultato deve essere massimo di 10 mesi.

Vi è però un correttivo volto ad incentivare l’uso del congedo parentale da parte del padre, cioè se il padre usufruisce almeno di 3 mesi, il totale si alza a 11 mesi. Ciascun genitore può usufruire di un periodo massimo di sei mesi. Elevato a 7 mesi nel caso in cui il padre usufruisca di almeno 3 mesi di congedo. Ad esempio, è possibile per il padre ottenere 7 mesi e la madre 4, oppure 5 mesi il padre e 6 la madre. Solo il padre può ottenere 7 mesi (articolo 32, comma 2, lettera b decreto legislativo 151 del 2001).

Nel caso in cui il bambino abbia un solo genitore, ad esempio perché non riconosciuto dall’altro genitore o perché l’altro genitore è deceduto, l’unico genitore potrà usufruire da solo dei 10 mesi di congedo parentale.