Il nuovo decreto del ministero del Turismo ha previsto il contributo a fondo perduto per i tour operator e le agenzie di viaggio. Si tratta di un credito di imposta del 50% su determinate spese digitali legate al turismo che siano state sostenute a partire dal 7 novembre 2021. O per quelle future fino al 31 dicembre 2025. Il massimo del credito di imposta può arrivare al limite dei 25 mila euro. Per la domanda è necessario far riferimento alla piattaforma del ministero del Turismo.
Per la misura a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator il governo ha stanziato 98 milioni di euro fino al 2025. Le risorse sono state ripartite in questo modo: 18 milioni di euro sono stati messi a disposizione per il 2022; 20 milioni di euro (10 + 10) sono a disposizione per gli anni 2023 e 2024; infine, 60 milioni di euro sono stati stanziati per il 2025. È stata prevista anche una quota del 40% delle risorse spettanti agli operatori turistici che abbiano la sede nelle seguenti regioni:
Il credito di imposta a favore dei tour operator e delle agenzie di viaggio è stato previsto al comma 1 dell’articolo 4, del decreto legge numero 152 del 2021. Nei giorni scorsi è arrivato il decreto del ministero del Turismo con la firma del ministro dell’Economia: il provvedimento riporta le modalità operative per la richiesta del bonus del turismo digitale e le modalità di fruizione del credito di imposta.
Il bonus per le spese digitali può essere richiesto dai tour operator e dalle agenzie di viaggio che svolgano la propria attività in base ai seguenti codici Ateco:
Il credito di imposta derivante dalle spese digitali sostenute dagli operatori sopra riportati, può essere utilizzato direttamente con la compensazione, oppure può essere ceduto.
Le spese sostenute dai tour operator e dalle agenzie di viaggio ammesse al credito di imposta sono:
La misura a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator per le spese digitali produce un credito di imposta del 50% fino al limite dei 25 mila euro. Il credito di imposta si può utilizzare in compensazione, mediante modello F24, solo nell’anno susseguente a quello nel quale sono state realizzate le spese ammissibili. Sul credito di imposta non sono previsti i limiti di cui parla il comma 1, dell’articolo 34, della legge numero 388 del 2000 e quelli del comma 53, dell’articolo 1 della legge numero 244 del 2007. Il credito di imposta maturato è cedibile, in toto o solo in parte, e chi lo riceve ha la facoltà di cederlo a sua volta ad altri soggetti, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari.
Agenzie di viaggio e tour operator ammessi al bonus sulle spese digitali della misura del ministero del Turismo possono presentare domanda esclusivamente in via telematica. Sarà lo stesso ministero del Turismo che metterà a disposizione una piattaforma ad hoc per inoltrare la richiesta del credito di imposta. Si attende, dunque, un nuovo provvedimento del ministero del Turismo che disciplini le modalità e i tempi per presentare l’istanza.
Tra i requisiti della domanda del bonus delle spese digitali delle aziende del turismo, è necessario sottolineare che le istanze verranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo. Il ministero del Turismo provvederà al controllo del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi delle imprese richiedenti. Gli stessi requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza e devono essere mantenuti fino a cinque anni dopo la concessione del beneficio fiscale.
Agenzie di viaggio e tour operator sono tenuti a osservare determinati vincoli nella richiesta del bonus sulle spese digitali. Infatti, le attività o gli interventi realizzati e rientranti tra le spese ammissibili devono riguardare una sede operativa e attiva in Italia. Il decreto richiede inoltre che nella scheda del progetto degli interventi da realizzare debba essere contenuta una descrizione dettagliata degli interventi rientranti nell’agevolazione. Il progetto stesso deve essere corredato obbligatoriamente dalla relazione tecnica.
Gli interventi rientranti nel bonus devono essere avviati entro il limite temporale di un anno dalla data nella quale il ministero del Turismo pubblica sul proprio sito le agenzie viaggi e i tour operator ammessi al contributo. Gli interventi, inoltre, devono essere ultimati entro il termine di 12 mesi dall’inizio dei lavori. Si può ottenere una proroga della scadenza, ma è necessario presentare apposita richiesta.
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