IMU, se la casa è occupata non va pagata, si cambiano le regole

L’imu è l’imposta sul possesso di immobili. Secondo una  sentenza si paga anche nel caso di occupazione abusiva, ma le cose possono cambiare.

L’imu, la sentenza che fa arrabbiare i proprietari di casa

La Corte di cassazione ha emesso una sentenza lo scorso anno che ha fatto indignare i proprietari di casa. Con la sentenza n.29658/2021 la Corte di Cassazione dichiara che “l’occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi incide sull’obbligo del proprietario di corrispondere l’imposta IMU”. Quindi anche se la casa è occupata in modo abusivo, il proprietario ne deve versare l’Imu all’Erario.

Ma le cose sono diverse oggi. La commissione tributaria della Toscana ha respinto un ricordo del Comune di Livorno contro la P.i. Sgr, nel quale l’ente locale contestava la sentenza del pagamento dell’imu. Imposta versata su un edificio composto da otto immobili ed occupato abusivamente da soggetti in stato di emergenza abitativa e che non era mai stato sgomberato dalla forza pubblica.

Vediamo in breve la sentenza di ribalta

L’imposta municipale unica o imposta municipale propria è un tributo del sistema tributario italiano. È un tributo diretto di tipo patrimoniale, essendo applicato sul componente immobiliare del patrimonio. Quindi l’imu si paga per il semplice fatto di possedere un immobile, a prescindere dal fatto che sia regolarmente abitato, locato o dato in comodato d’uso anche gratuito.

Ora secondo la sentenza della Corte di Cassazione, l’Imposta si paga a prescindere da tutto. Ma la commissione tributaria della Toscana ribalta la situazione. Cioè il Comune di non può richiedere il pagamento dell’Imu, se non si occupa dello sgombero dello stabile stesso da parte delle autorità competenti. Pertanto, «se gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il Comune richiede il pagamento dell’Imu, questi è privo di tutela senza possesso poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori».

L’imu ed il diritto sancito

Viene, pertanto, sancito un importante principio. In base a questo «il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà. Né quello di un godimento diretto del bene né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo. Ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale». Di qui il rimborso sull’imposta già pagata dalla Sgr per evitare di incorrere nel pagamento di sanzioni e interessi.

Infine si ricorda che l’art.4 ter del decreto Sosteni-bis (D.L n.73/2021 convertito dalla Legge n.106 del 23 luglio 2021) ha introdotto l’esenzione IMU per le sole persone fisiche che abbiano ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto. Cioè quel procedimento che il locatore può utilizzare per ottenere in tempi brevi un titolo esecutivo per conseguire il rilascio dell’immobile locato, sia in caso di scadenza del contratto di locazione sia in caso di morosità.

 

 

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