Buoni Fruttiferi Postali: Inammissibilità class action, i motivi

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inammissibilità class action contro Poste Italiane a tutela dei titolari di Buoni Fruttiferi Postali

Rese note le motivazioni che hanno spinto il Tribunale di Roma a dichiarare inammissibile la class action contro Poste Italiane intentata da Federconsumatori a tutela dei risparmiatorim che hanno sottoscritto Buoni Fruttiferi Postali emessi tra il 1° luglio 1986 e il 31 ottobre 1995 con indicazione “serie Q”. Ecco i chiarimenti sulla inammissibilità della class action.

Inammissibilità class action contro Poste Italiane: arrivano le motivazioni

Il giorno 13 gennaio 2022 è stata depositata l’ordinanza di inammissibilità della class action contro Poste Italiane intentata da Federconsumatori a tutela dei risparmiatori che hanno visto calcolare le imposte sui loro Buoni Fruttiferi Postali con il metodo della capitalizzazione annuale degli interessi e non con la capitalizzazione al momento della riscossione. Questo metodo di calcolo infatti è particolarmente svantaggioso per i risparmiatori e soprattutto ha già avuto la censura del Tribunale di Bergamo con la sentenza 1390 del 2020.

Nelle scorse ore sono state rese note le motivazioni per le quali la sedicesima sezione del Tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile la class action andando così a deludere gli oltre 5.000 risparmiatori che avevano già manifestato la pre-adesione alla procedura.

Disciplina della class action posteriore rispetto all’emissione dei Buoni

Il primo motivo è strettamente temporale. In Italia la class action, cioè la possibilità di intentare un’azione legale a tutela di una “classe” di soggetti che vogliono tutelare “diritti individuabili omogenei” è entrata in vigore nel 2009, ma come ha fatto rilevare Poste Italiane che naturalmente ha cercato di far valere le proprie ragioni, l’emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie Q è antecedente rispetto all’entrata in vigore di questa disciplina.

Federconsumatori, invece ritiene che l’azione sia ammissibile perché il torto sarebbe emerso non al momento dell’emissione, ma al momento della riscossione dei Buoni.

L’azione doveva essere intentata contro Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze

La seconda motivazione riguarda la necessità di integrare il contraddittorio, infatti l’azione non doveva essere presentata solo contro Poste Italiane, ma anche contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e contro Cassa Depositi e Prestiti che hanno emessi i Buoni oggetto di controversia.

I “ricorrenti” non sono consumatori ma investitori

La terza motivazione addotta è basata sul fatto che la class action è un’azione legale collettiva generalmente riservata ai consumatori e infatti questa procedura fino al maggio 2021 non era disciplinata nel Codice di Procedura Civile, ma all’interno del Codice dei Consumatori. Il caso che però qui interessa non ha ad oggetto comportamenti lesivi dei diritti del consumatore, ma di investitori.

Di conseguenza anche Federconsumatori non è soggetto idoneo a tutelare gli interessi dei risparmiatori.

A ben vedere si tratta di motivi ostativi di tipo procedurale, d’altronde il giudice in questa fase non può entrare nel merito delle questioni. Da parte sua Federconsumatori ha già reso noto che intende proporre ricorso avverso tale decisione. Per i risparmiatori resta comunque la possibilità di procedere autonomamente a tutela dei loro diritti facendo riferimento alle sentenze già emesse e tra queste appunto la 1390 del 2022 pronunciata dal Tribunale di Bergamo. Per saperne di più leggi l’articolo: Tassazione Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del Tribunale di Bergamo 

e l’articolo: Buoni Fruttiferi Postali: perché ci sono controversie sulla serie Q/P