Lavoro autonomo occasionale, uno obbligo per i committenti

Nel campo del lavoro autonomo occasionale sono state introdotte alcune novità. Nuovi obblighi e sanzioni previsti per i committenti.

Lavoro autonomo occasionale, le novità della legge

Il decreto fiscale ha introdotto una novità già operativa dallo scorso 21 dicembre in merito al lavoro autonomo occasionale. Ma solo adesso il Ministero dell’Economia e finanze, insieme l’ispettorato Nazionale del lavoro, hanno fornito le indicazioni ai committenti. E lo hanno fatto attraverso la nota numero 29 dell’11 gennaio 2022.

Infatti nella nota viene riportato l’obbligo di comunicazione preventiva per i datori di lavoro, in  merito alla collaborazione che verrà svolta con i lavoratori autonomi occasionali. Dunque la norma prevede l’obbligo di comunicazione all’ispettorato del lavoro. al fine di contrastare fenomeni di abuso del lavoro autonomo, come scappatoia alle assunzioni di personale dipendente.

In cosa consiste l’obbligo per i datori di lavoro?

I datori di lavoro dovranno fare  la comunicazione all’inizio della prestazione lavorativa eventualmente risultante dalla lettera di incarico. Tuttavia solo per sfasamento temporarl dell’entrata in vigore della legge (21 dicembre 2022) e le istruzioni dell’istituto nazionale (11 gennaio), i committenti hanno tempo fino al 18 gennaio 2022.

Tuttavia solo per lo sfasamento temporale tra l’entrata in vigore della norma e le istruzioni dell’INL, l’Istituto permette ai datori di provvedere entro la scadenza del 18 gennaio 2022. In merito alla scadenza si fa riferimento a due situazioni:

  • rapporti istaurati prima del 21 dicembre e in corso alla data dell’ 11 gennaio 2022;
  • rapporti nati a partire dal 21 dicembre, ma cessati.

Ma comunque entro il 18 gennaio 2022 devono essere segnalate tutte all’autorità competenti per territorio.

Chi deve rispettare l’obbligo di comunicazione

Come specifica la nota la disposizione interessa “i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.”

E cioè coloro che svolgono un’attività in maniera occasionale e non abituale. Ed è anche vero che per questo tipo di prestazioni, il lavoratore versa una ritenuta d’acconto pari al 20% sul compenso. Inoltre per importi superiori a 77,47 euro occorre l’obbligo di apposizione della marca da bollo del valore di due euro. Per tutti questi lavoratori, il committente deve effettuare la segnalazione obbligatoria.

Lavoro autonomo occasionale, le modalità di comunicazione

La comunicazione all’ITL deve essere effettuata tramite sms, posta elettronica secondo le modalità operative stabilite dall’articolo 15, comma 3,del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81 in materia di lavoro intermittente. Tuttavia la comunicazione deve avere dei requisiti minimi:

  • dati del committente (datore di lavoro);
  • dati del lavoratore (prestatore di lavoro);
  • descrizione dell’attività lavorativa;
  • il luogo in cui verrà svolta la prestazione;
  • la data di inizio e l’eventuale durata del periodo lavorativo;
  • il compenso stabilito al momento dell’incarico.

Infine si precisa che deve essere presentato anche il modello Uni- intermittente. Perché la comunicazione del datore di lavoro non sostituisce la trasmissione del  modello Unilav di assunzione. Infine il modello Uni- intermittenti deve contenere gli stessi elementi della comunicazione. Quest’ultimo modello si trasmette attraverso:

  • il servizio informatico sul portale ClicLavoro;
  • sms al numero 339.9942256;
  • la mail all’indirizzo pec [email protected];
  • App “Lavoro intermittente” disponibile per tablet e smartphone.

Le sanzioni previste per la mancata comunicazione in merito al lavoro autonomo occasionale

La violazione dell’obbligo comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa  o tardata la comunicazione. Ma non basta perché si corre anche il rischio di incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale.

Infine le sanzioni potrebbero scattare anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente comunicato, senza aggiornale la comunicazione. Quindi c’è da stare proprio attenti nel caso in cui si voglia chiedere la collaborazione di lavoratori autonomi occasionali, perché la comunicazione all’Ispettorato è di importanza assoluta.

 

 

Informazioni su Francesca Cavaleri 1467 Articoli
Nella vita sono una piccola imprenditrice nel settore immobiliare. Ho una laurea con specializzazione in Economia e direzione aziendale, ottenuta presso la facoltà di Catania con il massimo dei voti. Mi piace scrivere articoli online, per questo ho avviato da circa 4 anni vari progetti portati a termine con successo. Il saper comunicare credo che sia un'arma vincente. Amo la mia terra, il sole, il mare, la mia famiglia e gli animali. La vita è troppo breve pertanto cerco di viverla nel migliore dei modi.