Nel campo del lavoro autonomo occasionale sono state introdotte alcune novità. Nuovi obblighi e sanzioni previsti per i committenti.
Il decreto fiscale ha introdotto una novità già operativa dallo scorso 21 dicembre in merito al lavoro autonomo occasionale. Ma solo adesso il Ministero dell’Economia e finanze, insieme l’ispettorato Nazionale del lavoro, hanno fornito le indicazioni ai committenti. E lo hanno fatto attraverso la nota numero 29 dell’11 gennaio 2022.
Infatti nella nota viene riportato l’obbligo di comunicazione preventiva per i datori di lavoro, in merito alla collaborazione che verrà svolta con i lavoratori autonomi occasionali. Dunque la norma prevede l’obbligo di comunicazione all’ispettorato del lavoro. al fine di contrastare fenomeni di abuso del lavoro autonomo, come scappatoia alle assunzioni di personale dipendente.
I datori di lavoro dovranno fare la comunicazione all’inizio della prestazione lavorativa eventualmente risultante dalla lettera di incarico. Tuttavia solo per sfasamento temporarl dell’entrata in vigore della legge (21 dicembre 2022) e le istruzioni dell’istituto nazionale (11 gennaio), i committenti hanno tempo fino al 18 gennaio 2022.
Tuttavia solo per lo sfasamento temporale tra l’entrata in vigore della norma e le istruzioni dell’INL, l’Istituto permette ai datori di provvedere entro la scadenza del 18 gennaio 2022. In merito alla scadenza si fa riferimento a due situazioni:
Ma comunque entro il 18 gennaio 2022 devono essere segnalate tutte all’autorità competenti per territorio.
Come specifica la nota la disposizione interessa “i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.”
E cioè coloro che svolgono un’attività in maniera occasionale e non abituale. Ed è anche vero che per questo tipo di prestazioni, il lavoratore versa una ritenuta d’acconto pari al 20% sul compenso. Inoltre per importi superiori a 77,47 euro occorre l’obbligo di apposizione della marca da bollo del valore di due euro. Per tutti questi lavoratori, il committente deve effettuare la segnalazione obbligatoria.
La comunicazione all’ITL deve essere effettuata tramite sms, posta elettronica secondo le modalità operative stabilite dall’articolo 15, comma 3,del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81 in materia di lavoro intermittente. Tuttavia la comunicazione deve avere dei requisiti minimi:
Infine si precisa che deve essere presentato anche il modello Uni- intermittente. Perché la comunicazione del datore di lavoro non sostituisce la trasmissione del modello Unilav di assunzione. Infine il modello Uni- intermittenti deve contenere gli stessi elementi della comunicazione. Quest’ultimo modello si trasmette attraverso:
La violazione dell’obbligo comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa o tardata la comunicazione. Ma non basta perché si corre anche il rischio di incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale.
Infine le sanzioni potrebbero scattare anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente comunicato, senza aggiornale la comunicazione. Quindi c’è da stare proprio attenti nel caso in cui si voglia chiedere la collaborazione di lavoratori autonomi occasionali, perché la comunicazione all’Ispettorato è di importanza assoluta.
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