E’ successo a Minturno, in provincia di Latina, dove un’anziana signora di 110 anni ha ritrovato in modo casuale un Buono Fruttifero del 1986 del valore nominale di 10 milioni di lire ottenendo così un maxi riconoscimento, ma ecco la vicenda.
La signora di Minturno, mentre sistemava casa insieme ai nipoti, ha ritrovato un vecchio titolo a lei intestato e si è rivolta a Poste Italiane per ottenerne il rimborso. Poste ha calcolato al ribasso il valore del Buono, tenendo in considerazione non gli interessi dichiarati sul retro del buono, ma quelli più bassi che si sono succeduti nel tempo e in particolare quelli indicati con il decreto ministeriale emanato nel 13 giugno 1986. Inoltre ha applicato la tassazione con rivalutazione annuale contravvenendo alla sentenza del tribunale di Bergamo 1390 del 2020. La signora evidentemente poco convinta del calcolo eseguito, si è rivolta a un’associazione di consumatori.
L’errore di Poste Italiane, riconosciuto dall’ABF e dai tribunali, è determinato dal fatto che non ha emesso nuovi Buoni con l’indicazione dei tassi di interesse, ma ha continuato a usare i cartacei stampati in precedenza (serie P) con le vecchie indicazioni, applicando timbri sul fronte e sul retro con indicazione dei nuovi tassi di interesse. Poste Italiane però nella maggior parte dei casi ha indicato i nuovi tassi solo per i primi 20 anni, omettendo l’indicazione specifica dei tassi applicati dal ventunesimo al trentesimo anno. Non è questo però l’unico errore.
Come più volte detto, con il decreto del 1986 si è provveduto a ritoccare i tassi di interesse riconosciuti a coloro che sottoscrivevano Buoni Fruttiferi Postali, non solo, ma il decreto provvede anche a introdurre la tassazione dei rendimenti dei Buoni al 12,50%. Un successivo decreto ministeriale stabilisce la capitalizzazione degli interessi annuali, questo comporta un calcolo particolarmente sfavorevole degli interessi in favore del risparmiatore.
In merito la sentenza del Tribunale di Bergamo già citata ha censurato tale scelta stabilendo che in realtà gli interessi devono essere calcolati al momento della riscossione del Buono e di conseguenza anche la tassazione degli interessi deve avvenire in tale momento. Risolvendo così un contrasto tra norme di diverso rango.
Per maggiori informazioni sulla storica decisione del Tribunale di Bergamo è consigliato leggere l’articolo: Tassazione Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del Tribunale di Bergamo.
Anche in questo caso la signora decide di rivolgersi a un’associazione di consumatori e di conseguenza inizia l’azione legale che porta al riconoscimento in favore della signora di un importo di 246.560 euro per un Buono Fruttifero Postale del valore nominale di 10 milioni di lire. Si tratta di una somma quasi doppia rispetto a quella inizialmente riconosciuta alla signora.
Alla signora di Minturno, seguendo l’interpretazione fornita in precedenti sentenze, è stato riconosciuto il diritto a percepire i maggiori importi dovuti, calcolati tenendo sia i tassi di interesse previsti dal ventunesimo anno, sia la tassazione indicata dalla sentenza del Tribunale di Bergamo, raggiungendo così l’importo di 246,560 euro. Per informazione di cronaca, la signora ha deciso di devolvere una parte della somma per la distribuzione del vaccino Covid alle strutture preposte nel Lazio.
Per maggiori informazioni sulle sentenze già emesse e i procedimenti in corso si possono leggere gli articoli:
Buoni Fruttiferi Postali: perché ci sono controversie sulla serie Q/P?
Class Action Buoni Fruttiferi di Poste Italiane: cosa sapere
Buono da 5 milioni con rimborso 65.000 euro: pesante condanna per poste
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