Il nuovo bonus mobilità è destinato a che sceglie i mezzi di trasporto green. Le regole per richiederlo in un provvedimento.
Un provvedimento appena firmato da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prevede i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio. In particolare il provvedimento definisce le modalità ed i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Le domande possono essere presentate dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute. Inoltre può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Ma vediamo bene con attenzione le regole.
Il bonus è un credito d’imposta nella misura massima di 750 euro. E’ riconosciuto alle persone fisiche che, dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di biciclette, monopattini elettrici, abbonamenti al trasporto pubblico, e-bike, servizi di mobilità elettriche in condivisione o sostenibile.
Per accedere all’agevolazione è necessario aver consegnato per la rottamazione un veicolo usato. La rottamazione deve essere fatta nello stesso periodo indicato e contestualmente all’acquisto del nuovo mezzo. Mentre il veicolo rottamato deve essere con con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia (art. 1, comma 1032 della legge n. 145/2018).
Per usufruire del bonus mobilità è necessario presentare la domanda presso l’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata dal 13 aprile al 13 maggio 2022 ed indicare tutte le spese sostenute. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere usato non oltre il periodo d’imposta 2022.
Le domande possono essere effettuate solo telematicamente attraverso:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza sarà nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute. Ma comunque occorre anche tenere conto del limite di spesa previsto pari a 5 milioni.
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