Molti si chiedono se è possibile pignorare un auto, quando e se si incorre in questo rischio. Nella guida di seguito scopriamo se e quando è possibile correre il rischio del pignoramento della propria auto.
Stando ad un decreto legge entrato in vigore nel 2014, mette in previsione il funzionamento il pignoramento dell’auto o, in maniera più generica, come funziona il pignoramento dei veicoli, realizzato attraverso lo strumento della trascrizione dell’atto (di pignoramento) nei pubblici registri automobilistici, anche qualora i beni non fossero stati rinvenuti presso il domicilio del debitore.
Onde evitare di incorrere in manchevolezze nel pignorare veicoli presso la locazione del debitore, è stato introdotto l’articolo 512-bis nel Codice di procedura civile che disciplina una procedura ad hoc, attraverso la quale si perfeziona nei confronti del debitore e dei terzi indebitati, rispettivamente con la notifica del pignoramento e con la pubblicazione nei pubblici registri, e termina con l’apprensione e la vendita del veicolo.
Il sopra citato articolo 512-bis del Codice di procedura civile nella sua parte introduttiva prevede esplicitamente che il pignoramento dei veicoli può essere fatto con le modalità nello stesso indicate oltre che con quelle proprie dell’espropriazione mobiliare. Da ciò se ne conviene che la forma prevista dallo stesso articolo va ritenuta una alternativa rispetto a quella ordinaria.
Innanzitutto, il primo passo da tenere conto è quello in cui il creditore deve richiedere una visura al Pra (Pubblico registro automobilistico) per poter così verificare se il debitore abbia la proprietà di un veicolo oppure no.
Successivamente, come passo seguente, il creditore dovrà redigere e notificare al debitore, un atto di pignoramento nel quale occorre indicare esattamente i beni e i diritti che intende sottoporre ad esecuzione, con annessi gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri.
Va aggiunto che nell’ atto di pignoramento deve essere contenuto quanto segue:
Una volta ricevuto l’atto di pignoramento che mette a repentaglio il proprio veicolo, vediamo cosa accade al debitore.
Dalla ricevuta notifica del pignoramento, fino alla effettiva consegna dei mezzi e dei titoli all’IVG, il debitore è costituito custode dei beni pignorati e quindi dei relativi accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza avere diritto a compenso alcuno.
Successivamente alla consegna, l’IVG assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, preferibilmente a mezzo posta certificata.
Il termine sarà di dieci giorni, entro i quali il debitore deve effettuare la consegna del veicolo, altrimenti entrano in azione gli organi di polizia, per procedere al rinvenimento dei beni pignorati.
Una volta effettuata l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario deve consegnare al creditore l’atto di pignoramento affinché proceda alla trascrizione nei pubblici registri automobilistici.
In un tempo limite di trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna da parte dell’IVG, va in ultimo ma non ultimo detto che il creditore deve depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo, allegando ad essa le copie conformi del titolo esecutivo, quindi del precetto, dell’atto di pignoramento e in fine della nota di trascrizione. Sarà l’avvocato del creditore ad attestarne la validità.
Questo, è dunque quanto di più utile e necessario da sapere in merito ai rischi e alle modalità di pignoramento auto per un debitore.
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