Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) ci sono in Italia delle tasse da pagare? La risposta è affermativa visto che l’ente pensionistico, o il datore di lavoro, è chiamato a versare un’imposta che è sostitutiva delle imposte sui redditi.
In particolare, a partire dall’1 gennaio del 2015, l’aliquota per questa imposta è pari al 17%, mentre in precedenza era pari all’11%. Su quali tasse si pagano sui fondi per il Trattamento di fine rapporto, quindi, andiamo ad approfondire il tutto. Includendo pure i casi come quelli legati, invece, alla scelta del lavoratore di destinare il proprio Tfr alla previdenza complementare.
Il datore di lavoro o l’ente pensionistico è chiamato a versare l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto utilizzando il modello F24. Con il pagamento che avviene in due step. Precisamente, entro il 16 dicembre il versamento dell’imposta sostitutiva a titolo di acconto, e poi il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’acconto da versare ogni anno a dicembre, per l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr, può essere determinato utilizzando a scelta due metodi alternativi. Ovverosia, il calcolo con il metodo storico. Oppure il calcolo utilizzando il metodo previsionale. Mentre l’importo da versare per il saldo, a febbraio, sarà poi chiaramente calcolato al netto delle somme che sono state già corrisposte a titolo di acconto.
Lo scenario cambia invece quanto il lavoratore ha destinato il proprio Tfr ad una forma pensionistica complementare. In tal caso, infatti, essendo i fondi per Trattamento di fine rapporto destinati ad una forma pensionistica complementare, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni non ha motivo di esistere e, quindi, in questo caso, non è dovuta.
Alla fine di ciascun anno, o nel momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, il Tfr accantonato è soggetto a rivalutazione in base ad un apposito coefficiente. Precisamente, la rivalutazione si compone di un tasso calcolato in misura fissa, e di un tasso variabile. Che corrisponde al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato proprio dall’Istituto Nazionale di Statistica.
L’indicatore dei prezzi al consumo è sempre quello di dicembre anno anno su anno. Pur tuttavia, in caso di rivalutazione del Tfr per cessazione del rapporto di lavoro, l’indice dei prezzi al consumo per la rivalutazione sarà quello del mese in corrispondenza del quale l’interruzione del rapporto di lavoro si è verificata.
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