Rateizzazione cartelle esattoriali, conviene? la guida

Agenzia delle Entrate Riscossione: conjtrollo situazione debitoria

Le cartelle esattoriali sono una esperienza con cui un contribuente su due ha avuto a che fare, almeno stando alle statistiche. Non bisogna essere evasori fiscali per trovarsi ad avere a che fare con una cartella di pagamento per un tributo, una tassa o una multa non pagate per tempo.

E sono davvero molteplici le cause che possono portare un contribuente ad impattare su una cartella esattoriale. Dimenticanza, difficoltà economiche anche momentanee, errate considerazioni. Da diversi anni a questa parte non passa manovra di Bilancio con il suo decreto Fiscale collegato, che non preveda sanatorie, rottamazioni cartelle e incentivi a regolarizzare la posizione.

Per esempio, i debiti fino a 5.000 euro che un contribuente si trova a carico fino a tutto il 2010, o meglio, i ruoli fino al 31 dicembre 2010, sono di fatto condonati. Ma per quelli successivi non ci sono sanatorie, nessuno sconto e nessuna scialuppa di salvataggio. Vanno onorati, cioè pagati. L’unica cosa che può offrire l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nuovo Concessionario che ha sostituito Equitalia, è la rateizzazione.

Cartelle esattoriali e ruoli, cosa significa?

Il primo punto da tenere in considerazione per capire se si rientra o meno in un provvedimento di sanatoria è la data di iscrizione a ruolo. Quando si parla di debiti con il Concessionario della riscossione, entro una determinata data per poter rientrare in un provvedimento di sanatoria, si fa riferimento al cosiddetto ruolo.

Questo vale per il condono dei debiti fino a 5.000 euro di cui accennavamo prima, ma vale anche per i provvedimenti di sanatoria come la rottamazione o il saldo e stralcio. Si tratta di provvedimenti con cui il Agenzia delle Entrate Riscossione offriva al contribuente la possibilità di mettersi i regola in misura agevolata. In pratica, con sconti su sanzioni ed interessi e pure in diverse rate. Ma solo per i ruoli fino ad una determinata data, sia essa il 31 dicembre 2018 piuttosto che il 31 dicembre 2019.

Ruolo non significa debito con l’Ente a cui la multa o la tassa era dovuta. La data di iscrizione a ruolo è quella a partire dalla quale l’Ente a cui il balzello era dovuto, ha affidato ad Ader il compito di incassare. E così, tornando all’esempio dei debiti fino al 2010, può capitare che non vi rientri un bollo auto 2008 piuttosto che uno 2009, per il solo fatto che la data di iscrizione a ruolo era successiva al 31 dicembre 2010.

Le rate per le cartelle esattoriali, come funzionano?

Per debiti fiscali, tributari, per sanzioni e multe per violazioni del codice della strada e per qualsiasi altro debito che è a carico di un contribuente e sotto la gestione di Agenzia delle Entrate Riscossione, che non rientra in condoni, sanatorie e così via, non resta che la strada della rateizzazione.

Le cartelle esattoriali possono essere pagate a rate. La rata è mensile e fino ad un massimo di 72 rate, ovvero 6 anni. Per via della situazione emergenziale che da due anni stiamo vivendo con il Covid-19, in via eccezionale è stato predisposto un piano straordinario di rateizzazione che può arrivare a 120 rate, ovvero a 10 anni.

Ma questo solo in determinate circostanze, perché la soglia delle 72 anni è quella che possiamo benissimo definire canonica, o facente parte del piano ordinario di rateizzazione.

Quando le cartelle esattoriali rientrano nelle maxi rateizzazioni a 10 anni

La nuova rateazione decennale è possibile solo quando un contribuente si trova in una condizione di riduzione della propria capacità reddituale, piuttosto grave. In linea di massima ciò viene concesso a condizione che la rata fuoriuscita dal piano da 72 rate, sia superiore al 20% del reddito mensile del contribuente indebitato e del suo nucleo familiare.

La prova della situazione economica precaria di un nucleo familiare viene determinata in base all’Isee. Per questo il contribuente che vuole accedere al maxi piano rateale di 10 anni dovrà avere una Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità ed allegare l’Isee alla istanza di rateizzazione.

Domanda e interessi da applicare agli importi dovuti

Per poter ottenere la rateizzazione occorre presentare istanza all’Agenzia delle Entrate Riscossione. La domanda può essere prodotta in maniera cartacea recandosi agli uffici territoriali di Ader. In alternativa si può fare tutto con lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Basta autenticarsi sul sito del Concessionario alla riscossione e presentare domanda in maniera telematica. Si può fare tutto anche per chi ha la Carta di Identità Elettronica che da lo stesso accesso ai servizi telematici della Riscossione.

Al termine dell’istanza, sarà Ader a confermare l’accettazione ed a rilasciare i bollettini per il pagamento rateale. Nelle istanze telematiche Ader rilascia i primi bollettini di pagamento,  in genere i primi 10 mesi, mentre i successivi arrivano a casa del contribuente o possono essere scaricati per la stampa, in una fase successiva.

Per un debito di importo inferiore ai 100mila euro, la rateizzazione è concessa automaticamente alla presentazione dell’istanza. Naturalmente l’operazione non è gratuita, ecco perché ogni contribuente deve verificare il parametro relativo al confronto costo beneficio. Infatti il piano di rateizzazione prevede l’applicazione degli interessi.

È il corrispettivo da versare per la dilazione del pagamento che fa lievitare il totale da versare in maniera proporzionale al numero di rate richiesto. E gli interessi applicati variano in base alla natura del debito, cioè dal balzello da cui scaturisce la cartella esattoriale. In questo viene in aiuto il sito istituzionale del Concessionario, cioè agenziaentrateriscossione.gov.it che recita testualmente che:

  • Il tasso di interesse per la rateizzazione del pagamento dei debiti di natura erariale è pari a al 4,5% annuo;
  • Il tasso di interesse per la rateizzazione del pagamento dei debiti di natura previdenziale e assistenziale è pari al 6% annuo;
  • Per tutti i debiti diversi da questi, si applica il tasso previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973.
Informazioni su B. A. 335 Articoli
Sindacalista, operatore di Caf e Patronato, esperto in materia previdenziale, assistenziale, lavorativa e assicurativa. Da 25 anni nel campo, appassionato di scrittura e collaboratore con diversi siti e organi di informazione.