Con la legge di Bilancio 2022 anche il sismabonus ordinario è stato prorogato con alcune novità e con gli adempimenti ereditati dal decreto “Antifrodi” per quanto attiene al visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi. Anche nel sismabonus, per le spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024, i beneficiari hanno la possibilità di scegliere se cedere il credito di imposta relativo alla detrazione spettante oppure avvalersi dello sconto in fattura. Tuttavia, per beneficiare delle due opzioni, la normativa ha esteso gli adempimenti previsti per il superbonus 110%: è necessario dunque prestare attenzione ai documenti da ottenere e da presentare.
Possono richiedere il sismabonus vari soggetti. Innanzitutto i condomini e le persone fisiche, ovvero il proprietario dell’immobile oggetto di intervento, il detentore, il familiare convivente, o convivente di fatto, il componente di unione civile e il coniuge separato. Può altresì chiedere il sismabonus anche il promissario acquirente dell’immobile. Sono ammessi alla richiesta del sismabonus anche le società, di persone o di capitali, e le associazioni tra i professionisti. Infine, soggetti ammissibili alla misura di detrazione fiscale sono gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali.
Per richiedere l’agevolazione fiscale del sismabonus, è necessario rispettare le varie tipologie di intervento. La normativa, infatti, fissa i lavori in:
Ulteriori documenti sono inerenti all’immobile oggetto degli interventi del superbonus. In particolare, è necessaria la visura catastale, la domanda di accatastamento o, in alternativa a quest’ultima, le ricevute degli avvenuti pagamenti dei tributi locali. È altresì necessaria la documentazione dalla quale si ottenga la zona sismica nella quale sia ubicato l’edificio oggetto dei lavori di sismabonus.
Ai fini del sismabonus è necessaria l’attestazione della proprietà e della disponibilità dell’edificio. In particolare occorre l’atto di acquisto o il certificato catastale; il contratto di locazione o di comodato debitamente registrato; il certificato dello stato di famiglia o l’autocertificazione per i familiari conviventi; la successione; l’autocertificazione che attesti la disponibilità e la detenzione dell’edificio rilasciata dall’erede nel caso in cui si proceda con la cessione delle rate residue; la sentenza di separazione a favore del coniuge assegnatario di proprietà dell’ex coniuge; il preliminare di acquisto regolarmente registrato; l’acconsentimento agli interventi da parte del proprietario; la copia dell’atto di cessione dell’edificio.
Nel caso di condominio e per interventi relativi alle parti comuni, ai fini del sismabonus serve la copia della delibera dell’assemblea nella quale siano stati approvati gli interventi. Tra i documenti è necessaria anche la tabella millesimale nella quale si procede alla ripartizione delle spese. Nel caso si tratti di condominio minimo, occorre sia la delibera dell’assemblea dei condomini che abbiano approvato gli interventi e le modalità con le quali si sono ripartite le spese, sia l’autocertificazione che attesti la natura dei lavori eseguiti. Nell’autocertificazione devono essere inseriti anche i dati catastali delle unità abitative che fanno parte del condominio.
Ai fini del sismabonus, sono necessarie altre dichiarazioni da parte del beneficiario della misura di detrazione fiscale. In particolare serve:
In merito alle autorizzazioni amministrative, alle comunicazioni, alle attestazioni tecniche e alle relazioni necessarie per essere in regola con il sismabonus, è necessario avere:
Durante i lavori del sismabonus, e prima che terminino, è necessario presentare vari documenti che fanno capo alle opzioni di cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. In particolare:
Tra i documenti di spesa, è necessario tenere conservati i bonifici parlanti, le fatture, gli oneri di urbanizzazione e le imposte di bollo.
Nel momento in cui terminino gli interventi previsti dal sismabonus, è necessario tenere conservati i seguenti documenti oggetto di scelta tra cessione del credito di imposta o applicazione dello sconto in fattura. Nel dettaglio:
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