Assegno Unico: nuova circolare dell’INPS con chiarimenti. 9 febbraio

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Assegno Unico: arriva l'ultima circolare INPS

A poche settimane dall’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale, il primo marzo, e con domande già inoltrate, l’INPS fornisce nuovi chiarimenti sull’assegno unico e lo fa con la circolare 23 del 9 febbraio 2022.

Conguaglio per modello ISEE presentato in ritardo

L’importo dell’Assegno Unico sarà calcolato sul modello ISEE, nel caso in cui lo stesso non sia presentato l’importo viene concesso al minimo. Il conguaglio viene però concesso solo per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, mentre per le domande presentate dal 1° luglio non sarà erogato il conguaglio.

Gli importi minimi erogati a coloro che non presentano l’ISEE, o hanno un reddito ISEE uguale o superiore a 40.000 euro, sono di 50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni. Chi presenta l’ISEE in ritardo, ma entro il 30 giugno, otterrà il conguaglio tra quanto corrisposto e quanto spettante, ma nel mese di gennaio/ febbraio dell’anno successivo, cioè del 2023. Il conguaglio sarà retroattivo e quindi a partire dal mese di marzo 2022, mentre chi presenta la domanda dal primo luglio con ISEE presentato successivamente non otterrà il conguaglio retroattivo. Ad esempio, se la domanda viene presentata il primo luglio senza ISEE si ottiene il minimo dal mese successivo alla presentazione. Nel caso in cui ad agosto presenti l’ISEE, sarà ricalcolata la somma ma senza alcuna retroattività.

Inesattezze, irregolarità, omissioni nella presentazione della dichiarazione ISEE

Inoltrata la domanda, l’INPS provvederà a erogare l’assegno unico in base a quanto dichiarato, ma effettuerà poi dei controlli, nel caso in cui dovesse riscontrare inesattezze, irregolarità, omissioni, provvederà a comunicarli al beneficiario.

Costui dovrà regolarizzare l’attestazione entro la fine dell’anno. Nel caso in cui non provveda nei termini, l’assegno unico sarà riportato al minimo, cioè gli stessi importi previsti per chi non presenta l’ISEE. Inoltre provvederà al recupero dei maggiori importi erogati.

Il beneficiario, avvisato delle irregolarità, inesattezze e omissioni dell’ISEE, potrà presentare documentazione che attesti la veridicità di quando dichiarato, presentare una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), oppure potrà rivolgersi al CAF, se questo aveva inoltrato la domanda, e chiedere la rettifica DSU. La rettifica potrà avere effetto retroattivo se l’irregolarità era causata da un errore del CAF.

I nonni possono ottenere l’Assegno Unico per i nipoti?

La circolare sottolinea che potranno accedere all’Assegno Unico anche i nonni nel caso in cui i minori risultino affidati a loro o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

Assegno Unico per maggiorenni: condizioni

L’assegno viene riconosciuto ai figli fino ai 21 anni di età, ma a patto che dai 18 a 21 anni siano impegnati in un percorso di studi (liceo, istituti tecnici, università), formazione (percorso di formazione professionale Regionale), lavoro (tra cui contratti di apprendistato e tirocini che rispettino le linee guida di Governo e Regioni). In poche parole non viene riconosciuto ai NEET. Non vi sono limiti si età per i figli disabili a carico.

Il figlio maggiorenne riceve l’Assegno Unico solo se è a carico, cioè se fa parte dello stesso nucleo familiare del richiedente. I requisiti visti devono essere posseduti per tutta la durata del periodo in cui si beneficia dell’Assegno Unico, quindi se il figlio lascia gli studi, non ha più diritto alla prestazione.

Chiarimenti dell’INPS sui beneficiari: si può accedere con permesso di soggiorno

La circolare chiarisce che possono accedere all’Assegno Unico coloro che hanno:

  • cittadinanza italiana o Stato Membro dell’Unione Europea;
  • titolari di un diritto di soggiorno, o diritto di soggiorno permanente;
  • in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare di permesso unico di lavoro;
  • titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca;

Negli ultimi due casi per poter usufruire dell’assegno unico è necessario che il permesso abbia una durata almeno superiore a 6 mesi.

La circolare chiarisce anche che tra i potenziali beneficiari ci sono:

  • apolidi, rifugiati politici, titolari di protezione internazionale equiparati a cittadini italiani;
  • titolari di carta blu (cioè lavoratori altamente qualificati)
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euro-mediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • lavoratori autonomi.

Per poter essere beneficiari è però necessario, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b del decreto legislativo istitutivo 230 del 2021, essere in Italia soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche, occorre cioè pagare le tasse in Italia. Occorre inoltre avere residenza e domicilio in Italia per tutta la durata del beneficio.

Il criterio della residenza almeno annuale e del contratto di lavoro a tempo determinato almeno semestrale sono alternativi, occorre quindi avere l’uno o l’altro requisiti. Per coloro che hanno un contratto di lavoro semestrale, l’INPS sottolinea che “dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima.”

Tra i requisiti non è richiesta la convivenza tra genitore e figlio

La circolare precisa anche che non è necessaria la convivenza tra il genitore e il figlio beneficiario, infatti il diritto viene riconosciuto anche al genitore separato/divorziato o comunque non convivente con il figlio.

Nel corso dell’anno in presenza di nuovi nati o nuovi ingressi in famiglia possono essere integrate le domande già presentate, ricordiamo che l’assegno unico spetta dal settimo mese di gravidanza e non dalla nascita.

Importi e maggiorazioni

Per ISEE non superiore a 15.000 euro ( con ISEE maggiore, gli importi scendono) è previsto un importo 175 euro per ogni figlio minorenne. Per i figli successivi al secondo c’è una maggiorazione di 85 euro mensili. Un’ulteriore maggiorazione di 100 euro viene riconosciuta alle famiglie con 4 o più figli.

In caso di figli con handicap la maggiorazione è di 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro per disabilità grave, 85 per disabilità media.

Per i figli disabili maggiorenni fino a 21 anni la maggiorazione mensile è di 80 euro per una disabilità di grado almeno medio. Per figli di età superiore a 21 anni con disabilità di grado almeno medio, la maggiorazione è di 85 euro.

Se entrambi i genitori hanno un reddito da lavoro è prevista una maggiorazione di 30 euro per ogni figlio minore. A tale fine al reddito di lavoro sono parificati redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa. Rilevano anche i redditi derivanti da prestazioni sportive non occasionali e indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Tutti gli importi visti si riferiscono a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, gli stessi diminuiscono all’aumentare del reddito.

Per coloro che hanno un reddito ISEE non superiore a 25.000 euro è prevista una maggiorazione transitoria per gli anni 2022, 2023 e 2024, questa serve a ridurre il gap tra quanto percepivano con il welfare fino al 2021 e quanto percepiranno ora. La maggiorazione sarà calcolata dall’INPS caso per caso, tenendo in considerazione soprattutto l’effettiva percezione con gli ANF nel 2021.

Alcuni esempi di calcolo dell’Assegno Unico e Universale

L’INPS nella circolare fornisce anche degli esempi tipo: famiglia con tre figli e due genitori che lavorano e ISEE non superiore a 15.000, riceverà:

  • 175 euro per ciascun figlio minore (525 euro);
  • 85 euro maggiorazione per il terzo figlio;
  • 30 euro di maggiorazione per ogni figlio in quanto entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro (90 euro).

Il totale è 700 euro.

La stessa famiglia con un reddito ISEE pari o superiore a 40.000 euro avrà gli importi minimi e quindi 165 euro.

Per ulteriori approfondimenti leggi: Assegno Unico ripartito: come richiederlo seguendo le indicazioni INPS

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