In arrivo il nuovo modello dell’Agenzia delle entrate per la comunicazione della cessione dei crediti di imposta inerenti il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi. Il provvedimento aggiorna lo schema per l’esercizio della scelta dell’opzione per sfruttare la detrazione fiscale e comprende anche lo sconto in fattura. Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate con le relative informazioni sulle modalità per effettuare la comunicazione stessa.
Oltre al superbonus 110%, il nuovo modello potrà essere utilizzato per le comunicazioni di cessione del credito di imposta del bonus facciate e degli altri bonus. Sono compresi i lavori in edilizia libera e quelli inerenti gli interventi fino a 10 mila euro di importo. A differenza degli altri bonus edilizi, gli operatori potranno comunicare queste ultime due tipologie di interventi senza apporre il visto di conformità delle spese. A comunicare l’introduzione del nuovo modello è stata l’Agenzia delle entrate con il provvedimento direttoriale numero 0035873. Il decreto dà attuazione alle norme contenute agli articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 2020.
L’intervento dell’Agenzia delle entrate in merito alle opzioni esercitabili come detrazione fiscale del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi specifica che continueranno a poter essere esercitate le opzioni alternative a quella della detrazione fiscale diretta in sede di dichiarazione dei redditi. I contribuenti potranno, pertanto, continuare a esercitare la cessione dei crediti. Oppure a poter ottenere lo sconto sul corrispettivo. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate si è reso necessario per meglio specificare le procedure da seguire dopo le novità del decreto “Antifrodi”. La legge di Bilancio 2022 ha recepito il provvedimento. Ulteriori disposizioni sui bonus edilizi sono contenute nel decreto “Sostegni ter”.
In particolare, il decreto legge numero 4 del 2022, nel contrastare le frodi sulla cessione del credito di imposta del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, ha imposto un termine per l’esercizio ripetuto dell’opzione stessa. Pertanto, chi possegga il credito di imposta potrà avvalersi di una sola e ultima cessione. L’ultimo detentore del credito di imposta non potrà più continuare a cedere il credito di imposta. Ma dovrà, necessariamente, utilizzare il credito direttamente nella detrazione fiscale della dichiarazione dei redditi.
La data di entrata in vigore del blocco alla circolazione dei crediti di imposta era stata fissata al 7 febbraio. Ciò implica che i soggetti interessati possono fare una ulteriore cessione del credito di imposta entro domenica 6 febbraio. Salvo, poi, poter svolgere un’ultima e unica cessione oltre il 7 febbraio. Recentemente la data di decorrenza del blocco della moneta fiscale è stata fissata al 17 febbraio: il periodo transitorio, nel quale la moneta fiscale della cessione del credito di imposta può continuare a circolare, scade il 16 febbraio prossimo. Si attendono, date le difficoltà degli operatori di poter procedere con le ultime operazioni di cessione, novità relative a un ulteriore slittamento, da attuare per decreto.
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