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Che cos’è la definizione agevolata delle controversie tributarie e quali sono i vantaggi

Tra le agevolazioni proposte dal Fisco ai contribuenti ci sono pure quelle relative alle controversie tributarie. E questo, in particolare, attraverso una definizione agevolata delle liti che, in caso di soccombenza da parte dell’Agenzia delle Entrate, può avvenire non solo nel primo, ma anche nel secondo grado di giudizio. Vediamo allora, nel dettaglio, che cos’è la definizione agevolata delle controversie tributarie, ed anche quali sono i vantaggi per il contribuente.

Controversie tributarie con la definizione agevolata, ecco come funziona

Per le controversie tributarie la regola generale è quella che prevede, da parte del contribuente, il pagamento dell’intero valore della lite. Pur tuttavia, in caso di soccombenza da parte dell’Agenzia delle Entrate c’è la possibilità di dirimere e quindi di definire in maniera agevolata la lite versando il del 40% del valore della controversia.

E questo in caso di soccombenza da parte del Fisco in primo grado. Mentre, in caso di soccombenza da parte dell’Agenzia delle Entrate in secondo grado di giudizio, la definizione agevolata della controversia tributaria si riduce al pagamento di solo il 15% del valore della controversia.

La definizione agevolata delle controversie tributarie, da parte del contribuente, è inoltre una strada percorribile anche in primo grado quando il ricorso è pendente. In tal caso la definizione agevolata prevede il pagamento del 90% del valore della controversia. Mentre in Cassazione il valore della lite da pagare si riduce a solo il 5% a patto che l’Agenzia delle Entrate risulti però soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Definizione agevolata delle controversie tributarie, possibile anche a rate

Utilizzando un apposito modello, che si scarica dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, l’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevede pure il pagamento rateale. Quando l’importo dovuto supera la soglia dei 1.000 euro.

E comunque fino ad un massimo di 20 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima, inoltre, occorre aggiungere gli interessi legali. Nel caso in cui la definizione agevolata della controversia non preveda delle somme da pagare, allora il suo perfezionamento avverrà semplicemente presentando la domanda.

Nel calcolo dell’importo dovuto, aderendo alla definizione agevolata della controversia tributaria, si sottrae in ogni caso ogni eventuale somma che è stata già versata a qualsiasi titolo in fase di pendenza di giudizio. Ed il tutto fermo restando che, precisa altresì l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet, l’adesione alla definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate. Anche se magari queste sono eccedenti rispetto a quanto è dovuto per la definizione stessa.

Filadelfo Scamporrino

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