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Come pagare a rate le tasse da controllo automatizzato o formale

La pretesa fiscale e tributaria in Italia, da parte dell’Agenzia delle Entrate, passa sempre attraverso le attività di verifica, di controllo e di ispezione che spesso sono peraltro molto lunghe e complesse. In particolare, le attività di controllo più comuni sono quelle che rientrano tra i controlli automatizzati e tra i controlli formali.

A seguito di questi controlli il contribuente può ricevere un avviso di pagamento di maggiori tasse e/o imposte per le quali, in ogni caso, c’è la possibilità di dilazione. Vediamo allora, nel dettaglio, come andare a pagare a rate le tasse da controllo automatizzato o da controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Pagare a rate le tasse da controllo automatizzato o da controllo formale, ecco come fare

Nel dettaglio, il numero delle rate per andare a pagare a rate le tasse da controllo automatizzato o da controllo formale dipende dall’importo dovuto all’erario. Fino alla soglia dei 5.000 euro, infatti, il dovuto si può andare a frazionare in massimo 8 rate trimestrali aventi pari importo. Mentre sopra la soglia dei 5.000 euro la dilazione prevede il frazionamento del debito fiscale da saldare in un numero massimo di ben 20 rate trimestrali aventi sempre pari importo.

Optando per la dilazione, la prima rata deve essere pagata entro un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Fisco. Termine che sale a 90 giorni per gli avvisi telematici.

Il modello di pagamento per saldare le rate è l’F24 dove occorre indicare, separatamente, l’importo della rata da pagare e gli interessi di rateazione utilizzando i corrispondenti codici tributo. Per il pagamento delle rate successive alla prima, inoltre, la scadenza coincide sempre con l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Quando il beneficio della rateazione decade e quando invece no

Al netto delle condizioni di lieve inadempimento, il beneficio della rateazione decade non pagando la prima rata entro i termini sopra indicati, ovverosia entro 30 oppure entro 90 giorni. Così come, per le rate successive, scatta la decadenza del beneficio non pagandole allo stesso modo entro i termini previsti. Quindi, sempre entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Con il lieve inadempimento, invece, il beneficio della rateazione non decade. Ovverosia, quando il ritardo relativo al pagamento della prima rata non supera i 7 giorni. Il lieve inadempimento, inoltre, scatta pure quando il versamento della rata non è completo. Ovverosia, risulta essere insufficiente per una frazione che non supera la soglia del 3% con un massimale che, in ogni caso, è in controvalore pari a 10.000 euro.

Filadelfo Scamporrino

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