Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, obblighi e casi di esonero

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In Italia per i soggetti passivi Iva, tra gli obblighi di comunicazione nei confronti del Fisco, c’è pure quello relativo alla trasmissione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative proprio all’imposta sul valore aggiunto.

E questo, in particolare, avviene attraverso la cosiddetta ‘Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA‘. Vediamo allora nel dettaglio, proprio per questo tipo di comunicazione, quali sono gli obblighi e le scadenze da rispettare. Ma anche, quando previsto ed ammesso, quali sono i casi di esonero.

Obblighi e casi di esonero per la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA al Fisco

I soggetti passivi Iva sono chiamati a trasmettere, in modalità esclusivamente telematica, la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. In accordo con quanto riporta l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet.

In particolare, la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA può essere trasmessa nei termini previsti in proprio, accedendo ai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Oppure avvalendosi del supporto e dell’assistenza di un intermediario abilitato.

In assenza di dati da indicare il soggetto passivo Iva è esonerato dall’invio telematico della comunicazione. A meno che, ed in tal caso l’obbligo ricorre comunque, c’è da evidenziare, nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA al Fisco, il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

In più, il soggetto passivo Iva è esonerato dall’invio della comunicazione quando non ha l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva o di effettuare le liquidazioni periodiche Iva. Ed il tutto chiaramente a patto che, nell’anno di imposta di riferimento, le condizioni di esonero persistono e, quindi, non vengono meno.

Per quel che riguarda le tempistiche di trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, quella relativa al secondo semestre deve essere presentata al Fisco entro e non oltre il 16 settembre. Mentre la Comunicazione relativa al quarto trimestre, in opzione, si può presentare pure in concomitanza con la dichiarazione annuale Iva.

Ma in tal caso il termine è quello del mese di febbraio relativo all’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Inoltre, nel rispetto di queste scadenze, se l’ultimo giorno utile cade di sabato, o in un giorno festivo, allora il termine ultimo per l’adempimento slitta sempre al primo giorno feriale successivo.

Come si trasmette al Fisco la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Su come si trasmette al Fisco la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi Iva due applicativi software. Ovverosia, il software di compilazione ed il software di controllo liquidazioni periodiche Iva.